Spese Ctu Chiarimenti del Ministero

Pubblicato il 21 giugno 2016

 Il consulente tecnico di parte ammessa al gratuito patrocinio, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte medesima, ha diritto alla liquidazione anche del suo onorario da parte dell’Erario.

Prenotazione a debito e liquidazione Nessun automatismo

In proposito, l’art. 131 D.p.r. 115/2002, secondo costante interpretazione della Consulta, nel prevedere che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa “chiedere la prenotazione a debito con successiva liquidazione a carico dell’Erario”, non introduce alcun automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione. Quest’ultima, oltretutto, rimane meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito, da parte dell’ufficio giudiziario.

Di conseguenza, stante la tassatività delle norme che comportano esborsi di denaro a carico dello Stato, gli uffici giudiziari dovranno - su istanza del c.t.u. che non sia riuscito a recuperare dalla parte soccombente la somma liquidatagli dal magistrato – procedere alla prenotazione a debito di tale importo, secondo le modalità operative previste con nota del Ministero della Giustizia.

Documenti a corredo prenotazione

La suddetta prenotazione deve necessariamente essere corredata dai documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta di pagamento dell’onorario (raccomandata a/r, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all'obbligo di adempiere, pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione, di agire ulteriormente in proprio.

Spese vana escussione a carico del consulente

Con riferimento, infine, alle spese sostenute dal consulente per la “vana escussione” dell’onorario dovutogli, deve ritenersi che, in assenza di una espressa previsione normativa, non possano essere prenotate a debito, restando dunque a carico dello stesso Ctu o Ctp.

E’ quanto emerge dai chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, resi noti il 14 giugno 2016, in risposta ai quesiti circa l’interpretazione dell’art. 131 comma 3 D.p.r. 115 del 30 maggio 2002, in ordine alla liquidazione degli onorari di ausiliari del giudice e consulenti di parti ammesse al gratuito patrocinio.  

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