Spese del giudizio, parametri e vecchie tariffe

Pubblicato il 05 novembre 2015

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 22454 del 4 novembre 2015 - per quel che riguarda la liquidazione delle spese per il giudizio di primo grado conclusosi ante riforma del 2012, introduttiva dei parametri, va applicata la tariffa vigente al momento della decisione per gli onorari mentre, per i diritti, quella in vigore con riguardo alla data del compimento della singola attività.

Nel caso esaminato, inoltre, non può essere applicata la successiva modifica introdotta agli articoli 91 e 82 del Codice di procedura civile dal 1° comma, articolo 13 lettera b) del Decreto legge n. 212/2011, in vigore dal 23 dicembre 2011.

Ed infatti, in assenza di specifica disposizione transitoria, la nuova normativa processuale non può essere applicata alla regolazione delle spese di un giudizio di primo grado che si sia concluso prima dell’entrata in vigore del citato decreto.

Nella vigenza della normativa ante riforma del 2012 - continua la Corte - occorre quindi avere riguardo per i diritti alla tariffa vigente al momento dello svolgimento della relativa attività e per gli onorari alla tariffa vigente al momento della conclusione della complessiva attività svolta.

Applicazione dei parametri

Detti principi, del resto, sono stati sostanzialmente confermati, seppure adeguati al superamento della precedente distinzione tra diritti e onorari, dal condiviso arresto delle Sezioni unite n. 17405/2012 ai sensi del quale i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 140/2012 e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera conplessivamente prestata.

Le abrogate tariffe, quindi, continuano ad applicarsi qualora la prestazione di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

 

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