Spese indicate nel precetto emendabili dal giudice

Pubblicato il 18 novembre 2014 L'atto di precetto ben può contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esse relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo le stesse un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza.

In ogni caso, il giudice di merito, in presenza di una nota specifica relativa alle competenze professionali indicata nel precetto, è legittimato a eliminare o ridurre le voci a suo giudizio non dovute o dovute in misura inferiore, purché motivi adeguatamente la scelta decisoria adottata.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 24367 del 17 novembre 2014.
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