Spesometro senza duplicazioni

Pubblicato il 13 settembre 2017

Con un avviso del 12 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce due chiarimenti in vista della scadenza del 28 settembre 2017 ai fini della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate, comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazione nel corso del periodo d’imposta, ex articolo 21, Dl 78/2010 (spesometro).

Sistema Tessera Sanitaria

Ai medici e agli altri soggetti di cui all’articolo 3 comma 3 del Dlgs 175/2014, si spiega che: nella comunicazione dei dati non sono da inserire quelli delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del Dlgs n. 175/2014).

Tuttavia, qualora venissero comunicati saranno vagliati dall’Agenzia che eviterà la duplicazione delle informazioni anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero contenere i dati trasmessi al Sts.

Procedure concorsuali

Si rivolge ai curatori fallimentari e i commissari liquidatori il secondo chiarimento dell'avviso: sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi.

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