Spiagge. Durata delle concessioni di competenza dello Stato

Pubblicato il 10 gennaio 2019

Bocciata dalla Corte costituzionale la Legge regionale della Liguria che estendeva la durata della concessione di trenta anni.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione della Legge della Regione Liguria n. 26/2017 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative) che riconosce, alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, l’estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

La previsione in oggetto, precisamente l’articolo 2, commi 1, 2 e 3, e l’articolo 4, comma 1, della Legge regionale, era stata censurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per violazione dell’articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione sulla suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni.

Nella questione di legittimità era stata denunciata l’ingiustificata e insuperabile “barriera all’ingresso dei nuovi entranti nel mercato”, derivante dall’indiscriminata proroga di trenta anni delle concessioni in atto, quale disposta dalla norma censurata.

Vulnus alla competenza esclusiva dello Stato

In primo luogo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 9 gennaio 2019, ha ritenuto fondato il rilievo di incostituzionalità relativo all’articolo 2, comma 2, della Legge regionale in relazione al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ritenendo assorbito ogni ulteriore profilo di censura.

Secondo la Consulta, in particolare, la finalità di tutelare, relativamente alla Regione Liguria, l’affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali, non vale ad escludere il vulnus arrecato dalla disposizione in esame alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza.

E fondata è stata considerata anche la questione di legittimità costituzionale del successivo articolo 4, comma 1, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Carta costituzionale.

La fissazione di una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle “nuove” concessione demaniali” - si legge nella decisione – “viene a disciplinare, infatti, un oggetto – la durata, appunto, dell’affidamento in concessione – che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy