Spiraglio per le nuove società

Pubblicato il 26 aprile 2007

Riprendono la circolare agenziale 16, dello scorso 21 marzo, i due autori dell’articolo, per ricordare che le aziende neocostituite a favore delle quali s’effettuano operazioni straordinarie possono beneficiare del bonus fiscale di riconoscimento del disavanzo da concambio o dei maggiori valori iscritti al realizzarsi di un’effettiva aggregazione aziendale e non di un semplice incremento dimensionale o del fatturato. Perché scatti l’agevolazione di 5 milioni di euro occorre, infatti, che le imprese che hanno esercitato nel biennio precedente ed esercitano al momento dell’operazione (escluse quelle costituite da almeno due anni) realizzino un’effettiva aggregazione. Il bonus per scissione s’applica se si effettuano due o più conferimenti da parte di società che rispettano il requisito dell’operatività e dell’indipendenza verso una neocostituita. E’, poi, agevolabile la fusione per incorporazione tra due aziende operanti ed indipendenti ma anche quella propria di due società in una di nuova costituzione. A seguito dell’aggregazione, la nuova società decade dal beneficio fiscale (comma 248) se entro quattro esercizi effettua altre operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati. Un divieto – quello di nuove operazioni - che, però, non ha natura “assoluta”, ma è limitato alle ipotesi che conducono a trasferire i beni iscritti o rivalutati al di fuori dell’area di competenza del soggetto che ne ha originariamente fruito.          

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy