Sponsorizzazioni, circostanziata documentazione delle spese detratte

Pubblicato il 02 febbraio 2019

La sproporzione dei costi di sponsorizzazione rispetto ai ricavi conseguiti, la genericità delle prestazioni indicate in fattura e l'impossibilità di verificarne la congruenza, contestate dall'Agenzia delle entrate vanno contraddette con circostanziata documentazione per permettere al giudice di accertare la finalità promozionale/pubblicitaria e l'incremento delle vendite.

Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1326 del 18 gennaio 2019, in accoglimento di un ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento di un avviso di accertamento per costi indebitamente dedotti, relativi a spese per servizi, consulenza esterna e pubblicità per l'anno di imposta 2003. La sentenza di appello è cassata e rinviata alla Ctr che, in applicazione delle norme sull'onere probatorio, dovrà motivare adeguatamente sulla natura delle spese e sulla sussistenza del requisito dell'inerenza per la deducibilità delle stesse.

Onere della prova al contribuente

La Corte riprende la Sentenza n. 18904 del 17/07/2018 emessa dalla stessa Cassazione, ribadendo che: "in tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali... In tema di Iva, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato".

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