Il 10 settembre 2025 rappresenta una data importante per tutte le imprese che hanno presentato domanda nella prima finestra temporale dello Sport Bonus 2025 (aperta il 30 maggio e chiusa a fine giugno) e che risultano ammissibili secondo l’elenco pubblicato dal Dipartimento per lo Sport l'8 agosto 2025. Entro questa data, infatti, le imprese selezionate devono completare una serie di adempimenti indispensabili per poter usufruire del credito d’imposta del 65% riconosciuto dalla misura.
Con la Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246) viene prorogato per tutto il 2025 lo “Sport Bonus”, già introdotto dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 621–626). La misura favorisce erogazioni liberali destinate a:
Possono effettuare le erogazioni solo le imprese. A fronte della donazione è riconosciuto un credito d’imposta del 65% dell’importo versato, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione.
Il procedimento resta quello del D.P.C.M. 30 aprile 2019 e prevede due finestre di 120 giorni: 30 maggio e 15 ottobre.
Dall’apertura della finestra, le imprese hanno 30 giorni per presentare la domanda di ammissione e ottenere l’autorizzazione a effettuare l’erogazione. Dopo il versamento (che deve essere tracciabile), l’ente destinatario certifica l’erogazione; quindi il Dipartimento per lo Sport autorizza l’utilizzo del credito d’imposta e ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 6 del D.P.C.M. applica il criterio cronologico: le domande sono accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili, 5 milioni di euro per ciascuna finestra.
Entro il 10 settembre 2025, i soggetti beneficiari ammessi alla prima finestra dello Sport Bonus 2025 devono completare in modo puntuale una serie di adempimenti. In particolare, è necessario effettuare l’erogazione liberale a favore dell’ente pubblico indicato, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili e riportando nella causale la dicitura “sport bonus 2025 – 1^ finestra – [numero seriale di ammissione]”.
Successivamente, occorre raccogliere la quietanza del versamento (con CRO/TRN ben visibile) e la dichiarazione rilasciata dall’ente beneficiario che certifichi l’avvenuto incasso. Entrambi i documenti devono essere riuniti in un unico file PDF e caricati sulla piattaforma ufficiale avvisibandi.sport.governo.it, accedendo alla sezione “Messaggi” e allegandoli tramite l’apposita icona. Solo rispettando questi passaggi entro la scadenza, le imprese potranno ottenere l’autorizzazione del Dipartimento per lo Sport e vedersi riconosciuto il credito d’imposta del 65%.
Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese ammesse allo Sport Bonus 2025 corrisponde al 65% dell’erogazione effettuata.
L’importo non può essere utilizzato in un’unica soluzione, ma viene suddiviso obbligatoriamente in tre quote annuali di pari importo, così da distribuire il beneficio nel tempo. L’utilizzo è consentito solo in compensazione mediante modello F24, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, e dunque non può essere portato direttamente in detrazione né richiesto a rimborso.
Prima che il credito diventi effettivamente spendibile, è necessario che il Dipartimento per lo Sport validi la documentazione e autorizzi l’agevolazione: a quel punto l’Agenzia delle Entrate accredita l’importo nel cassetto fiscale dell’impresa, rendendolo disponibile. È bene sottolineare che il credito non è cedibile a terzi e non può essere monetizzato: rimane un’agevolazione strettamente legata all’impresa che ha effettuato l’erogazione liberale.
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