Sport bonus. C’è il credito d’imposta per il modello F24

Pubblicato il 19 settembre 2018

Con l’istituzione da parte dell’agenzia delle Entrate del codice tributo, si apre la possibilità di utilizzo dello Sport bonus nel modello F24.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, previsto dalla legge n. 205/2017 (commi da 363 a 366 dell’articolo 1), a favore delle imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per finanziare gli interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

E’ ammesso un credito d’imposta pari al 50% dell'erogazione liberale effettuata, calcolabile su un massimo di 40 mila euro e nel limite del 3 per mille dei ricavi annui.

La disciplina attuativa è stata fissata con Dpcm 23 aprile 2018, il quale ha stabilito l’utilizzo in compensazione:

La pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari è avvenuta il 14 settembre scorso, precisando che per l’utilizzo del bonus si sarebbe dovuto attendere il codice tributo istituito dall’agenzia delle Entrate.

Nel modello F24 va immesso il codice tributo “6892”

E il 18 settembre 2018, la risoluzione n. 65 ha approvato il codice tributo “6892”, denominato “Credito d’imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici - SPORT BONUS - art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Si specifica che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo Sport, pena lo scarto del modello F24.

Il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.

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