Spossessamento illecito, la Pa non acquista l'area

Pubblicato il 20 gennaio 2015 Secondo le Sezioni Unite civili di Cassazione – sentenza n. 735 del 19 gennaio 2015 – l'illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica, non danno luogo all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, e ciò anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità.

Il privato, in questo contesto, ha diritto a chiedere la restituzione del terreno salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno.

Lo stesso – continua il Supremo collegio – ha, altresì, diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui richieda il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno.

Per i giudici di Cassazione, infine, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.

Occupazione acquisitiva contraria alla Cedu

Nella medesima decisione, la Suprema corte ha affermato, espressamente, il contrasto dell'istituto dell'occupazione acquisitiva rispetto al protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
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