Sproporzione senza prova Niente rescissione

Pubblicato il 03 agosto 2016

Lesione ultra dimidium Essenziali pattuizioni sul prezzo

Il vizio di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. è un vizio genetico del contratto a tutela dell’equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva innanzitutto il valore delle prestazioni al tempo della conclusione dello stesso. Di conseguenza, tutte le pattuizioni che concernono il prezzo sono essenziali ai fini della determinazione del valore della prestazione ed, insieme, ai fini dell’accertamento in ordine all'esistenza della sproporzione ultra dimidium, mentre resta irrilevante il profilo dell’esecuzione del contratto.

Fatto

E’ il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo il ricorso di una casa di cura accreditata con il servizio sanitario, la quale aveva stipulato un accordo con la locale Azienda sanitaria per il pagamento da parte di quest’ultima di alcune prestazioni sanitarie.

In seguito, la casa di cura ricorrente aveva convenuto l’Azienda sanitaria, per sentir dichiarare la rescissione per lesione del contratto, adducendo la sproporzione ultra dimidium, in quanto erano stati erogati servizi per un importo assai maggiore rispetto al budget previsto.

Omessa modalità determinazione prezzo Lesione non provata 

Respingendo la domanda di rescissione in tale sede riproposta, la Cassazione, con sentenza n. 16042 del 2 agosto 2016, ha specificato che, qualora – come nella specie, di contratti stipulati per erogazione di prestazioni sanitarie presso strutture private -  il contratto preveda regimi tariffari differenziati in ragione del rientro delle prestazioni entro determinati volumi di attività e dell’eccedenza rispetto a detti volumi massimi, con abbattimenti progressivi della remunerazione, la prospettazione attorea della lesione ultra dimidum che prescinda dall'insieme delle modalità di determinazione del prezzo, è di per sé idonea ad escludere la sussistenza della prova, a carico dell’attore, in ordine alla lesione prospettata. 

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