Stabilità 2016, niente raddoppio dalle dichiarazioni 2017. Omesse, sette anni per accertamenti

Pubblicato il 18 dicembre 2015

L'emendamento al Ddl Stabilità 2016 - Ddl che non sarà più blindato - con lo stop al raddoppio dei termini per violazioni penali risulta modificato rispetto alla presentazione.

Pertanto, troverà applicazione dagli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 (accertamenti sul modello Unico e sulle dichiarazioni Iva e Irap 2017).

Solo per gli accertamenti sull’anno 2015 (modello Unico e dichiarazione Iva e Irap 2016) continuerà ad applicarsi la regola del raddoppio, a condizione che la denuncia sia presentata entro il termine di scadenza ordinario per l’accertamento.

Dunque, in futuro se si configurerà un reato tributario non scatterà più il raddoppio dei termini per l'accertamento - ex articoli 43 del Dpr n. 600/1973 (imposte dirette) e 57 del Dpr n. 633/1972 (Iva) - con l'accertabilità fino a 10 annualità, ma i verificatori avranno a disposizione più tempo per gli accertamenti ordinari.

Nuovi termini per l'accertamento ordinario

Con la nuova formulazione, dal 1° gennaio 2016:

- gli avvisi dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (non più entro il quarto);

- nei confronti di chi ha omesso la presentazione ci sarà tempo fino al settimo anno (non più entro il quinto).

Eliminato il raddoppio dei termini per l'accertamento

È, di fatto, eliminata la norma sull'ampliamento dei termini di accertamento in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal dlgs n. 74/2000, già ritoccata dal dlgs n. 128/2015 che confinava il raddoppio alle sole ipotesi in cui la denuncia fosse trasmessa in Procura entro i termini ordinari di accertamento.

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