Stagionali, indennità una tantum e decontribuzione

Pubblicato il 01 settembre 2020

Per risollevare il settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori stagionali in generale, dall’impatto del Coronavirus, con il cd. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) il Governo ha introdotto per questi ultimi: un’indennità una tantum e uno sgravio contributivo.

Con l’approfondimento del 31 agosto 2020, gli esperti della Fondazione Studi CdL ne hanno analizzato la portata normativa, soffermandosi anche su alcune criticità.

Stagionali, come funziona l’indennità una tantum?

L’art. 9 del D.L. n. 104/2020 ha introdotto la “nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”.

In particolare, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata ex L. 335/95 e agli incaricati alle vendite a domicilio, è prevista una indennità omnicomprensiva di 1.000 euro. Tale importo è esente da imposte sui redditi di cui al Dpr. n. 917/1986 e smi.

Per fruire dell’indennità è necessario che tutte le categorie di lavoratori finora menzionate non siano, alla data di presentazione della domanda, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o essere titolari di pensione.

Più in dettaglio, la predetta indennità spetta ai lavoratori dipendenti stagionali (anche se dipendenti da agenzie di somministrazione i cui utilizzatori siano) del settore turismo e degli stabilimenti termali che:

Stagionali, come funziona la decontribuzione?

L’art. 7 del D.L. n. 104/2020 prevede uno specifico esonero contributivo che, configurando un aiuto di Stato, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

In particolare, concerne tutte le assunzioni – effettuate fino al 31.12.2020 – a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un massimo di tre mesi. Inoltre, lo stesso esonero può essere applicato anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, a condizione che detta trasformazione avvenga a far data dal 15 agosto 2020.

È un esonero dal versamento dei soli contributi INPS a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi INAIL) per un ammontare massino di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. In sostanza, quindi, il beneficio massimo sarà pari a 2.015 euro (8.060 / 12 * 3 mesi). Restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la medesima impresa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Festa nazionale san Francesco d'Assisi: pubblicata la legge

13/10/2025

Malattia dei dipendenti privati: calendario giornaliero in Uniemens

13/10/2025

Scissione: la beneficiaria risponde dei debiti fiscali della scissa

13/10/2025

Regolamento ferroviario sul pronto soccorso aziendale: modifiche

13/10/2025

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: registrazione e modulistica

13/10/2025

Cassazione: test di vitalità da applicare anche al periodo retrodatato della fusione

13/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy