Stalking: basta la volontà di porre in essere condotte di minaccia o molestia

Pubblicato il 16 maggio 2013 Il reato di stalking, consistendo in una fattispecie abituale di evento, si configura in presenza di dolo generico dell’agente, essendo sufficiente, cioè, la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, “con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l'integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute e ossessive della condotta persecutoria e dalle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa”.

E’ quanto affermato dalla Quinta sezione penale della Cassazione, nel testo della sentenza n. 20993 del 15 maggio 2013, pronunciata nell’ambito di una vicenda in cui un uomo era stato condannato per stalking dai giudici di merito in considerazione delle frequentissime telefonate, massiccio invio di sms, scenate di gelosia ed intrusioni moleste poste in essere nei confronti di una donna.

A fronte della difesa dell’imputato, secondo cui doveva escludersi la configurabilità del reato contestato per assenza di dolo specifico e di un fine premeditato, la Suprema corte ha evidenziato che, perché il reato di stalking possa dirsi integrato, non è necessario che il persecutore sia consapevole del risultato che vuole raggiungere, essendo sufficiente che abbia volontà e consapevolezza di assumere comportamenti minacciosi in grado di condizionare la vittima.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy