Stanziate le risorse per il Programma GOL: ecco chi ne beneficerà

Pubblicato il 30 dicembre 2021

Via libera ufficiale al Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021 è stato infatti pubblicato sulla GU n. 306 del 27 dicembre 2021

Per attuare i primi interventi del Programma GOL, sono ripartiti 880 milioni di euro (il 20% del totale delle risorse attribuite dal PNRR) tra le regioni e le province autonome, che dovranno raggiungere gli obiettivi assegnati (e riportati nella Tabella 2 dell'Allegato B del decreto) entro il 31 dicembre 2022.

I successivi riparti saranno definiti annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome.

Programma GOL: cosa è

Il Programma GOL si inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, la sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro.

È il cardine della riforma delle politiche attive del lavoro del Governo, insieme al Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e al Piano Nazionale Nuove Competenze finalizzato a definire livelli essenziali della formazione professionale per tutto il territorio nazionale.

L'orizzonte temporale del Programma coincide con quello del PNRR ed è quindi circoscritto al quinquennio 2021/2025.

Le risorse complessive sono pari a 4,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 500 mln di euro a valere sulle risorse del Programma REACT-EU.

Programma GOL: gli obiettivi

Il Programma GOL  si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

  1. Centralità dei livelli essenziali delle prestazioni: superare l’eterogeneità delle prestazioni e dei servizi territoriali garantendone l'esigibilità sulla base delle risorse disponibili;
  2. Prossimità dei servizi: indirizzare gli investimenti verso l’offerta di servizi digitali e una più capillare diffusione dei CPI;
  3. Integrazione con le politiche attive regionali: evitare il più possibile canali separati di intervento;
  4. Integrazione con le politiche della formazione: superare la separazione tra politiche della formazione e politiche attive del lavoro, con la personalizzazione degli interventi e una formazione dedicata sulla base dei fabbisogni rilevati;
  5. Rete territoriale dei servizi: integrare tra loro i servizi territoriali; servizi di conciliazione per promuovere l’offerta di lavoro femminile; per i lavoratori meno qualificati, intervenire sulle competenze di base, oltre che sulla formazione professionale; realizzare una programmazione integrata tra i servizi sociali e quelli sanitari, nel caso di persone con disabilità o altre fragilità;
  6. Cooperazione tra sistema pubblico e privato: rendere strutturale la cooperazione tra i servizi pubblici e le agenzie per il lavoro, ovvero gli altri soggetti accreditati, incluso il privato sociale;
  7. Personalizzazione degli interventi: differenziare gli interventi a seconda dell’età, del livello di competenze, della complessità del bisogno, delle esigenze di conciliazione, del contesto del mercato del lavoro di riferimento, dei fabbisogni espressi dalle imprese, delle concrete opportunità occupazionali;
  8. Coinvolgimento delle imprese e del territorio: coinvolgere gli operatori economici locali affinché i CPI possano divenire punto di riferimento nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro territoriale;
  9. Rafforzamento di capacità analitiche: sviluppare strumenti analitici per la conoscenza dei sistemi locali del lavoro e per la previsione dei nuovi fabbisogni di competenze richiesti;
  10. Innovazione, sperimentazione, valutazione: sviluppare progetti innovativi e sperimentali, scale-up di quelli efficaci, valutazione delle politiche basata sulle evidenze;
  11. Programmazione orientata ai risultati: procedere su milestone e target;
  12. Sistema informativo e monitoraggio capillare: dotarsi di un sistema informativo unitario e osservare in modo capillare l’attuazione del Programma a livello di singolo centro per l’impiego.

Programma GOL: beneficiari

Possono accedere al Programma i seguenti lavoratori:

N.B. I commi 251-252 del disegno di legge di Bilancio 2022 estendono le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale (comma 251).

Programma GOL: i percorsi

I percorsi da attivare sono definiti per gruppi di lavoratori sulla base del profilo di occupabilità, dell’analisi dello skill gap, della complessità del bisogno e sono i seguenti 5:

Programma GOL: attività delle regioni e province autonome

Le regioni e le province autonome, oltre ad assicurare entro il termine del 31 dicembre 2022 l'avvio di tutti i Piani e il raggiungimento dei relativi obiettivi, devono assicurano che:

La vigilanza sulla corretta attuazione degli interventi è affidata all'ANPAL.

Programma GOL: Comitato direttivo

È prevista, con decreto, l'istituzione di un Comitato direttivo di GOL, coordinato dal direttore dell'ANPAL in cui vengano rappresentate tutte le regioni e le province autonome, oltre all'ANPAL e al Ministero del lavoro.

Fondo per il potenziamento delle competenze  e la riqualificazione professionale

In attesa che venga adottato il Piano regionale per l'attuazione di GOL, le regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale per la realizzazione di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30% su un periodo di 12 mesi e ai percettori della NASpI.

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