Start-up inattiva, conta la data di costituzione

Pubblicato il 13 agosto 2014 La Camera di commercio di Rimini si rivolge al Mise per avere chiarimenti circa una start-up d’impresa costituita ma inattiva alla data del 19 dicembre 2012, entrata in vigore del decreto legge n. 179/2012.

Dal momento che la citata norma definisce la start-up come la società di capitali che è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi, per la camera di commercio appare di difficile collocazione in tale nozione il caso specifico di una società costituita con atto anteriore all’entrata in vigore del Dl, ma, di fatto, rimasta completamente inattiva.

La soluzione è offerta dallo Sviluppo Economico con la nota n. 145186 del 12 agosto 2014.

Qualificazione della start innovativa

È specificato che il parametro da tener presente per la qualificazione di una start-up costituita prima del 19/12/2012, seppure inattiva, è quello della data di costituzione. Dunque, sono considerate start-up innovative, ai fini del citato decreto, le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2, art. 25 del Dl 179/2012 depositano presso l’Ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante proprio il possesso dei suddetti requisiti.

La norma di favore trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data del 19 dicembre 2012, se la start-up innovativa è costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
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