Start up innovative, detrazione al 65% in Redditi PF 2026. Domanda al Mimit

Pubblicato il 18 maggio 2026

Gli investimenti in start up innovative continuano a rappresentare una leva strategica per sostenere la crescita dell’ecosistema imprenditoriale italiano e, al tempo stesso, uno strumento fiscale di interesse per le persone fisiche.

La misura punta a favorire l’afflusso di capitali privati verso imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico e con forte potenziale di sviluppo, sostenendo l’economia reale e progetti capaci di generare innovazione, occupazione, competitività e nuovi investimenti.

Nel modello Redditi PF 2026 l’agevolazione assume particolare rilievo per effetto della detrazione al 65% prevista, in presenza dei requisiti richiesti, per gli investimenti in regime “de minimis”. Per il 2026 va inoltre considerata la scadenza del 31 maggio 2026, entro la quale può essere presentata al MIMIT la domanda per accedere alla detrazione maggiorata sugli investimenti effettuati nel primo semestre 2025, secondo la disciplina derogatoria prevista dalla Legge n. 50/2026.

La corretta fruizione dell’incentivo richiede quindi una verifica puntuale dei requisiti soggettivi e oggettivi, della documentazione rilasciata dalla start up e del regime fiscale applicabile.

In cosa consiste l’incentivo fiscale

L’incentivo consiste in una detrazione IRPEF riconosciuta alle persone fisiche che investono in start up innovative, direttamente nel capitale della società oppure in via indiretta, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano prevalentemente le proprie risorse a tali imprese.

La disciplina prevede due regimi agevolativi. Il primo è quello ordinario, che consente di detrarre il 30% dell’importo investito, entro il limite di un milione di euro annuo. Il secondo è il regime “de minimis”, più selettivo ma fiscalmente più vantaggioso, che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 riconosce una detrazione IRPEF del 65%, nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

La scelta tra i due percorsi richiede una valutazione preventiva, poiché il regime “de minimis” è subordinato anche al rispetto dei massimali europei sugli aiuti di Stato.

La detrazione al 65%

La detrazione IRPEF al 65% rappresenta la misura più favorevole per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start up innovative.

Il beneficio si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e consente di agevolare importi fino a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta. In presenza di tutti i presupposti richiesti, il vantaggio fiscale massimo può quindi arrivare a 65.000 euro.

L’agevolazione opera nel regime degli aiuti “de minimis”, disciplinato dal Regolamento UE n. 2831/2023. Per questo motivo, la start up destinataria dell’investimento deve disporre di capienza nel relativo plafond: gli aiuti “de minimis” complessivamente ricevuti non possono superare 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Prima di applicare la detrazione maggiorata, è quindi necessario verificare che la società rispetti tale limite e che sia stata presentata l’istanza prevista per l’accesso al beneficio tramite la piattaforma informatica dedicata.

I requisiti da rispettare

Per fruire della detrazione al 65%, l’investimento deve riguardare start up innovative nei primi tre anni dalla loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

La società deve quindi possedere lo status di start up innovativa e risultare regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale al momento dell’investimento.

L’investimento può essere effettuato direttamente nella start up oppure tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in tali società. In ogni caso, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni.

La cessione prima del decorso del triennio comporta la decadenza dall’agevolazione, con obbligo di restituire il beneficio fiscale fruito, maggiorato degli interessi. Il vincolo temporale serve a garantire che l’incentivo sostenga effettivamente la crescita dell’impresa e non operazioni di breve periodo.

Domanda al MIMIT entro il 31 maggio 2026

Per l’accesso alla detrazione IRPEF al 65% assume rilievo la scadenza del 31 maggio 2026, introdotta dalla legge di conversione del decreto PNRR, legge n. 50/2026.

La previsione riguarda gli investimenti effettuati nel capitale di start up innovative tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025. Per tali operazioni, l’istanza per il riconoscimento dell’incentivo può essere trasmessa al MIMIT entro il 31 maggio 2026.

La domanda non è presentata dall’investitore persona fisica, ma dal legale rappresentante della start up innovativa destinataria dell’investimento, attraverso la piattaforma informatica dedicata agli incentivi fiscali in regime “de minimis”.

NOTA BENE: Si tratta di una deroga alla disciplina ordinaria prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2020, secondo cui l’istanza deve essere trasmessa prima dell’effettuazione dell’investimento.

La scadenza del 31 maggio 2026 ha quindi una funzione di regolarizzazione: consente di presentare entro tale termine le domande relative agli investimenti effettuati nel primo semestre 2025, rendendo possibile l’accesso alla detrazione maggiorata anche per operazioni già realizzate nel periodo indicato.

Come indicare l’agevolazione nel modello Redditi PF 2026

Nel modello Redditi PF 2026 la detrazione per investimenti in start up innovative deve essere indicata nel quadro RP, nella sezione dedicata agli oneri che danno diritto a detrazione d’imposta.

La compilazione richiede il corretto raccordo tra l’investimento effettuato, l’anno di riferimento e il regime agevolativo applicabile. Le istruzioni distinguono infatti le diverse percentuali di detrazione in base al periodo in cui l’investimento è stato realizzato, con particolare attenzione alla misura del 65% prevista per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 in regime “de minimis”.

Nel quadro dichiarativo devono essere riportati i dati necessari a identificare l’operazione agevolata, tra cui il codice fiscale della start up innovativa, l’importo investito, la tipologia di investimento e il regime applicato.

Il contribuente deve inoltre conservare la documentazione rilasciata dalla start up, compresa l’attestazione relativa al rispetto dei limiti “de minimis”. Tale documentazione è essenziale per dimostrare, in caso di controllo, la spettanza della detrazione e la corretta applicazione dell’aliquota indicata in dichiarazione.

Eccedenza e credito d’imposta

Un profilo operativo da considerare riguarda l’eventuale eccedenza della detrazione rispetto all’IRPEF dovuta.

La situazione può verificarsi soprattutto in presenza della detrazione al 65%, quando il beneficio spettante risulta superiore all’imposta lorda del contribuente. In questo caso, la quota che non trova capienza nell’IRPEF non viene persa, ma può essere trasformata in credito d’imposta.

Il credito è riportabile nei periodi d’imposta successivi e utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Il meccanismo rende l’agevolazione più efficace anche per i contribuenti che, pur avendo effettuato investimenti rilevanti, non dispongono nell’anno di un’IRPEF sufficiente ad assorbire integralmente la detrazione.

Resta inoltre fermo che gli investimenti in start up innovative sono esclusi dal nuovo limite complessivo alle detrazioni previsto, dal 2025, per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro. La detrazione spettante può quindi essere fruita senza incidere sul plafond delle altre detrazioni soggette al tetto.

Controlli e documentazione

La fruizione della detrazione richiede il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina agevolativa e la conservazione della documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio.

Tra gli elementi da verificare rientrano lo status di start up innovativa, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, la corretta presentazione dell’istanza al MIMIT, il rispetto dei limiti “de minimis” e la documentazione relativa all’investimento effettuato.

Il mantenimento della partecipazione per almeno tre anni resta un requisito essenziale e va monitorato anche dopo la fruizione del beneficio. Il controllo preventivo e successivo dei requisiti è quindi necessario per evitare recuperi d’imposta e contestazioni in sede di verifica.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS, esoneri contributivi in agricoltura: al via le notifiche di annullamento

18/05/2026

Festival del lavoro 2026: welfare, occupazione e futuro del lavoro al centro della diciassettesima edizione

18/05/2026

ANAC aggiorna i Bandi tipo: arriva l’IA negli appalti

18/05/2026

Bonus ZES 2026: esonero fino a 650 euro, ma mancano i tasselli operativi

18/05/2026

TFR, indice di rivalutazione di aprile 2026

18/05/2026

Carburanti, convertito il decreto sui prezzi petroliferi. Bonus pesca e autotrasporto

18/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy