Startup innovative senza notaio, il MiSE modificherà la procedura per la sezione ordinaria

Pubblicato il 07 ottobre 2017

Dal 20 luglio 2016, ex DL 3/2015, gli imprenditori hi-tech italiani possono avviare, come alternativa alla via dell’atto pubblico, la propria startup innovativa in forma di s.r.l. secondo una modalità digitale, semplificata e gratuita, senza fare ricorso ad atto notarile.

Tale possibilità (costituire una società di capitali senza fare ricorso ad atto notarile) ha ottenuto il placet del TAR Lazio, con la sentenza 10004 del 2 ottobre 2017, che ne ha decretato la piena conformità ai principi giuridici comunitari e nazionali, messa in discussione da quattro ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale del Notariato.

L’unico punto sul quale il Tribunale ha dichiarato non infondato il ricorso è relativo alla permanenza in sezione ordinaria delle startup, una volta esaurito il periodo di validità del regime speciale (5 anni dalla costituzione) o in ogni caso in cui risulti la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge (DL 179/2012, art. 25, comma 2).

La scrittura privata, ex art. 24 cad, abilita unicamente all’iscrizione nella sezione speciale e non nella sezione ordinaria, ancorché acquisita per venir meno dei requisiti di “innovatività” previsti dalla legge.

Di qui, l’illegittimità dell’inciso – che va pertanto annullato – “senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto”, contenuto nell’art. 4, co. 1, d.m. 17.2.2016, occorrendo evidentemente una “modifica” o “ripetizione” dell’atto ai fini della permanenza nella sezione ordinaria nel caso di start-up innovativa non costituita secondo le modalità stabilite dalle inerenti disposizioni codicistiche (cfr. art. 2463 c.c.).

Preso atto, con soddisfazione, dell'esito della questione, il MiSe fa sapere - con news del 5 ottobre 2017 sul sito - che procederà a emendare il decreto di attuazione della nuova procedura in esecuzione di quanto indicato nella sentenza.

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