Stepchild adoption Sì della Cassazione

Pubblicato il 23 giugno 2016

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, per la prima volta ha dato la sua approvazione ad un’ipotesi di c.d. stepchild adoption, riconoscendo ossia all'interno di una coppia omosessuale, il diritto del partner di adottare il figlio dell’altro.

Si tratta, nella specie, di una coppia di donne sposatesi in Spagna, conviventi stabilmente da diversi anni e da cui era nata una bambina mediante procreazione assistita.  

E’ adozione in casi particolari

La Corte ha dunque ricondotto la c.d. stepchild adoption (adozione coparentale) all'ipotesi di “adozione in casi particolari”, così confermando il verdetto della Corte d’Appello di Roma, che ne aveva riscontrato, nel merito, la sussistenza delle condizioni necessarie.

In particolare il Collegio Supremo, dopo ampia disamina della giurisprudenza nazionale e comunitaria, ha innanzitutto evidenziato che nell'adozione in casi particolari ex art. 44 comma 1 lett. d) Legge 184/1983 - cui possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto – l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge (ossia l’impossibilità di affidamento preadottivo e l’indagine sull'interesse del minore), non può essere condotto dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.

Adozione coparentale Consenso crescente in Europa

Deve oltretutto sottolinearsi come il presente riconoscimento, stante la concreta situazione qui in esame e la rispondenza all'interesse della minore, sia perfettamente coerente con il diritto dell’Unione europea. Va infatti dato atto di un crescente consenso, da parte degli Stati aderenti alla CEDU, all'adozione legittimante da parte di persone dello stesso sesso ed all'adozione c.d. coparentale.

Legge su unioni civili non si applica

Rileva infine la Corte – con sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016 – che la Legge n. 76 del 20 maggio 2006 (recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto”) la quale per l’appunto non contempla la stepchild adoption, non si applica ratione temporis, in assenza di una disciplina transitoria, alla fattispecie dedotta in giudizio. 

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