Stock option, sostituti con oneri allargati

Pubblicato il 12 dicembre 2006

Il nuovo regime delle stock option aumenta gli oneri a carico dei sostituti d’imposta, tenuti ad introdurre uno specifico sistema di comunicazione con il destinatario del piano azionario, ove egli non intenda rischiare l’applicazione di pesanti sanzioni in caso di ritardo o omessa applicazione delle ritenute. Peraltro, il regime fiscale di favore previsto per le stock option è subordinato alla condizione che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione (a pena dell’assoggettamento a tassazione dell’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione, nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione, ovvero la costituzione in garanzia) un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. La punibilità delle violazioni tributarie è soggetta alla disciplina contenuta nel Dlgs 472/97, il cui impianto è fondato sulla estensione dei principi e delle garanzie proprie del diritto penale, primo tra tutti il principio della “responsabilità personale” della violazione, che subordina la punibilità dell’autore alla colpevolezza, che si estrinseca nella cosciente e volontaria realizzazione dell’illecito, doloso o colposo che sia.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy