Stop al tirocinio generalizzato

Pubblicato il 16 marzo 2006

Il Consiglio di Stato accoglie in adunanza plenaria le critiche già avanzate dall’Antitrust allo schema di riforma del Dpr 328/01, per raccordare i requisiti d’accesso a Ordini e Collegi con i titoli accademici di laurea triennale e quinquennale, frutti della nuova Università. Il Consiglio di Stato ha così censurato la laurea obbligatoria come unico requisito per diventare giornalisti, geometri, periti industriali, periti agrari, agrotecnici e consulenti del lavoro. Pertanto, gli interventi di riforma del Dpr 328/01 possono intervenire per regolamentare solo tutte quelle professioni per cui la laurea già è richiesta dalla legge e non anche per quelle per cui il diploma non è contemplato, ne tanto meno per imporla come requisito vincolante. Anche con riguardo alle norme sul tirocinio, il parere dei giudici si allinea alle osservazioni dell’Antitrust: esso deve essere “proporzionale alle esigenze delle attività professionali che abilita ad esercitare e non deve essere ingiustificatamente restrittivo”. Perplessità sorgono, dunque, riguardo all’introduzione di un praticantato obbligatorio per quelle professioni per cui non è previsto e sulla soppressione del comma 2 dell’articolo 6 del Dpr 328/01, che consente di esentare dal tirocinio per l’accesso alla sezione A degli Albi coloro che lo abbiano già effettuato per l’accesso alla sezione B.

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