Studi di settore, le prove dello scostamento nel contraddittorio a carico del contribuente

Pubblicato il 06 novembre 2010 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22555 del 5 novembre 2010, ha stabilito che resta soggetto agli studi di settore il professionista che non esibisce prove precise dello scostamento rispetto ai parametri.

Nel merito, un architetto milanese accertato dal Fisco aveva impugnato l’atto con la motivazione di un minor guadagno, rispetto ai colleghi milanesi, perché:

- percepiva una pensione;
- non aveva una famiglia da mantenere;
- riceveva ancora aiuti in denaro dai suoi genitori (per mantenere un alloggio).

La Cassazione rispondeva che “non necessariamente (né ordinariamente) il professionista che benefici di pensione, che non abbia nessuno da mantenere e che goda di un supporto familiare svolge e/o deve svolgere un'attività professionale ridotta rispetto al collega che viva solo degli onorari professionali, abbia familiari da «mantenere» e provveda in proprio anche alle spese di alloggio”.

Sempre la Cassazione, con sentenza n. 22553 del 5 novembre 2010, precisa che:

- con dichiarazione emendata prima dell’avviso di liquidazione “l’ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a suo carico”;

- con dichiarazione emendata ad accertamento notificato, l’ufficio non è caricato della prova in quanto la correttezza della rettifica “venendo necessariamente ad operare in fase contenziosa, pone a carico del contribuente tutti gli oneri di dimostrazione”.

Nel caso si trattava di un contribuente che si è volontariamente sottratto al contraddittorio: l’ufficio, conseguentemente, ha legittimamente provveduto al calcolo dei ricavi secondo parametri.
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