Studi di settore più recenti da applicare retroattivamente

Pubblicato il 12 dicembre 2012 La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 22599 dell’11 dicembre 2012, ha cassato la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato un accertamento induttivo effettuato a carico di un contribuente utilizzando gli studi di settore.

Aderendo alle doglianze del contribuente, la Suprema corte ha ritenuto l’atto impositivo nullo in quanto basato su dei parametri da considerare ormai obsoleti e superati rispetto agli ultimi studi di settore approvati. Ed infatti – precisa la Corte – a pena di invalidità dell'accertamento induttivo, il Fisco deve sempre applicare retroattivamente gli studi o strumenti più recenti.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi settore – conclude la Suprema corte - “costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente, in quanto più affinato e, pertanto, affidabile”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy