Studi di settore retroattivi se più favorevoli al contribuente

Pubblicato il 20 luglio 2017

La Cassazione, con la sentenza n. 17807 del 19 luglio 2017, in merito ad un ricorso contro la rettifica basata solo sugli studi di settore, chiarisce che è illegittimo l'avviso di accertamento adottato sulla base dei maggiori ricavi presunti in base agli sudi di settore vigenti all'epoca dell'accertamento, se il contribuente risulta congruo rispetto agli studi successivamente introdotti.

Pertanto, la Ctr deve tornare a decidere tenendo in considerazione che l'accertamento tributario mediante studi di settore costituisce un sistema unitario frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui è giustificata “l'applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile”.

Nella sentenza anche la spiegazione della legittimità dell'accertamento a carico della società – Srl - che dava agli amministratori compensi nove volte più alti rispetto al reddito dichiarato (nel caso anno d’imposta 2004): “la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata e non contraddittoria circa la rilevanza indiziaria attribuita ai compensi elargiti agli amministratori soci, fondata sulla presumibile congruenza dei ricavi ai costi - anche e a maggior ragione alle spese per servizi non direttamente correlate alla produzione. Allo stesso modo risulta sufficientemente e coerentemente motivata la riconducibilità dei compensi de quibus ai costi, difformemente dall'impostazione della contribuente che ne pretenderebbe l'assimilazione agli utili distribuiti, minimizzando il diverso regime giuridico in punto di deducibilità”.

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