Studi di settore senza risultati a valore assoluto

Pubblicato il 30 settembre 2007

Nell’intervento con oggetto lo strumento degli studi di settore, l’autore richiama una circolare ministeriale – la numero 31 dello scorso maggio 2007 – e più sentenze di Cassazione a sostegno del principio secondo cui gli studi siano una “presunzione relativa” cui poter opporre la prova contraria. Sono stati concepiti per l’applicazione, caso per caso, nei controlli del Fisco sul contribuente, non per essere utilizzati come norme sostanziali o presunzioni legali nel processo tributario. Concretizzano, pertanto, una forma di intelligence utile all’Amministrazione fiscale per gestire il contraddittorio con i contribuenti e prevenire inutili liti su questioni estimative.

 

Ma viene qui sollevata la preoccupazione che i criteri utilizzati dagli studi di settore integrino, nel contenzioso, un sistema probatorio induttivo che nel medio periodo renda impossibile la prova contraria del contribuente. La Suprema Corte ha già chiarito, in merito, che il giudice tributario decide in base al principio del libero convincimento e che non esiste norma o principio che lo vincoli ad applicare lo studio come presunzione assoluta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi in appalto per ministero difesa - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

17/03/2026

Imprese culturali e creative, nuove attività ammesse

17/03/2026

Requisiti pensione 2027-2028: tutte le regole Inps per accesso e deroghe

17/03/2026

Accisa gas naturale: nuove regole su dichiarazioni, cauzioni e controlli

17/03/2026

Part-time: niente full-time automatico e limiti alla variabilità dell’orario

17/03/2026

Congedo di paternità: diffusione stabile, ma con forti differenze territoriali

17/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy