Studi non applicabili alla piccola azienda che sia ancora in fase di start-up

Pubblicato il 15 dicembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23070 del 14 dicembre 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato l’atto impositivo notificato ad un’azienda e scaturito a seguito di un accertamento induttivo basato sugli studi di settore. In particolare, la contribuente, durante il primo anno di attività e in piena fase di start-up, aveva dichiarato dei redditi lordi molto bassi, discostandosi dalla soglia fissata negli studi di settore.

In tale contesto, la società contribuente, intervenuta al contraddittorio con il Fisco, si era difesa giustificando lo scostamento dai parametri in considerazione delle proprie ridotte dimensioni e della circostanza che, all’epoca dell’accertamento, la stessa era ancora in una fase di start-up.

Rigettando definitivamente le doglianze del Fisco, la Suprema corte ha, quindi, sottolineato come la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisca un sistema di presunzioni semplici, “la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati”, nascendo la stessa solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.
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