Studio notai sul trasferimenti degli immobili costruiti col permesso tacito

Pubblicato il 04 agosto 2011 Tra i più recenti lavori del Consiglio Nazionale del Notariato si segnala lo Studio n. 325-2011/C concernente la disciplina dell'attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011.

In particolare, i notai sottolineano come, nell'ambito del rogito notarile, chi trasferisce un immobile costruito con un permesso tacito (meccanismo del silenzio-assenso dell'ufficio tecnico comunale per come introdotto dal decreto sullo sviluppo n. 70/2011) deve dichiarare tutti gli elementi costitutivi del silenzio assenso quali: la data di presentazione della domanda di permesso di costruire; la completezza della stessa quanto a documentazione tecnica e progettuale; l'ufficio comunale competente; l'avvenuto pagamento del contributo concessorio; l'avvenuto decorso dei termini previsti dalla normativa (eventuale di fonte regionale) senza che sia intervenuto il rilascio del provvedimento o il rilascio di un provvedimento espresso di diniego; la mancanza di richieste di integrazione della documentazione da allegare alla domanda e infine l'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o in alternativa l'osservanza delle procedure sui vincoli.

In questo caso, chi trasferisce si assume la responsabilità di quanto dichiarato, mentre, d'altra parte, le norme non prescrivono alcuna specifica attestazione da parte del notaio; quest'ultimo, cioè, non sarà tenuto a effettuare controlli sulla regolarità edilizio-urbanistica del procedimento conclusosi con il silenzio assenso effettuando una verifica puramente formale circa la sussistenza dei presupposti del silenzio assenso e riprodurrà in atto, la dichiarazione di parte.
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