Su Internet la bozza del modello Irap 2010: in gioco le zone franche

Pubblicato il 06 novembre 2009 La bozza del modello Irap 2010, da utilizzare per dichiarare i dati relativi all'anno d'imposta 2009, è disponibile online sul sito dell’agenzia delle Entrate.

Le novità apportate al modello riguardano il quadro IR “ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento” e il quadro IS “prospetti vari”: entrano in gioco le zone franche urbane ed escono le deduzioni per incrementi occupazionali.

Nella sezione I del quadro IR è introdotta la colonna 3 denominata “quota esente zone franche urbane”. La colonna è riservata alla quota del valore della produzione esente delle piccole e micro-imprese che avviano un’attività economica nelle 22 zone franche individuate dall’Unione europea. Si ricorda che il comma 341, lettera b) della Finanziaria 2007 (come modificato dalla legge 244/07) prevede l’esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300mila euro, per ciascun periodo d’imposta, del valore della produzione netta.

Sempre nel quadro IR, stavolta nella sezione II, sono eliminati i righi IR27, “Eccedenza di versamento in acconto”, e IR28, “Eccedenza di versamento in acconto compensato in F24”: l’articolo 10 del Decreto n. 185/2008, che prevedeva la riduzione del 3% dell’acconto Irap, non è applicabile per il periodo d'imposta 2009.

Anche l’articolo 11 del Dlgs 446/1997, commi da 4-quater a e 4-sexies non vale per il periodo d’imposta 2009 e, dunque, vengono eliminati i righi IS6 e IS7 del Quadro IS che servivano ad indicare la “deduzione base per incremento occupazionale” e l’“ulteriore deduzione per incremento occupazionale” (deduzione dal valore della produzione del costo del lavoro sostenuto per l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato).

Intanto, in merito alla calendarizzazione regionale dei rimborsi Irap, è emerso un problema nell’ambito delle società di persona. Si tratta della trasmissione dell’istanza che deve essere effettuata, secondo le Entrate, prima dalla società e solo successivamente dai soci di società trasparenti e consolidanti. Ne consegue che il socio che ha domicilio in una Regione in cui il click parte prima di quello della partecipata dovrà attendere la data di quest’ultima.
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