SU: rinnovo dibattimentale per dichiarazione del perito decisiva

Pubblicato il 03 aprile 2019

Le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno enunciato alcuni principi di diritto in materia di rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, nei casi di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa.

In particolare, hanno stabilito che il giudice di appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale procedendo all'esame del perito o del consulente tecnico, “se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva”.

Dichiarazione del perito: prova dichiarativa

Secondo la Suprema corte, la dichiarazione che il perito rende nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa.

Conseguentemente, ove essa risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere al relativo rinnovo del dibattimento, nel caso intenda riformare la sentenza di assoluzione, procedendo con un diverso apprezzamento di detta prova.

Altro punto chiarito dalle SU è quello secondo cui, se, nel giudizio di primo grado, sia stata data solo lettura della relazione peritale, senza, ossia, esame del perito, non sussiste, per il giudice di appello che, su impugnazione del Pm, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del consulente.

Per finire – si legge nel testo della sentenza n. 14426 del 2 aprile 2019 - le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, “sicchè, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello - nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime - ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del consulente”.

La pronuncia sulla questione riguardante la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico e relativa rilevanza probatoria nell'ambito del giudizio di appello era stata già anticipata con informazione provvisoria resa dall’Ufficio stampa della Cassazione, a seguito dell'udienza tenuta il 28 gennaio 2019.

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