Subentro nel Consiglio dell'Ordine, va mantenuto l'equilibrio dei generi

Pubblicato il 04 ottobre 2014 Il Tar del Lazio, con sentenza n. 8681 depositata il 5 agosto 2014, ha annullato una delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con cui era stato approvato un verbale di adunanza nella parte in cui era stata disposta la nomina, come consigliere del predetto Ordine, di un avvocato, quale primo dei candidati non eletti, in sostituzione di un consigliere dimissionario, un avvocato donna, in applicazione dell’articolo 28, comma 6 della Legge n. 247 del 2012.

Secondo i giudici amministrativi, in particolare, a seguito alle dimissioni del consigliere donna doveva sì disporsi il subentro del primo dei non eletti, ma andava rispettato e mantenuto l'equilibrio dei generi.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy