Subentro nel Consiglio dell'Ordine, va mantenuto l'equilibrio dei generi

Pubblicato il 04 ottobre 2014 Il Tar del Lazio, con sentenza n. 8681 depositata il 5 agosto 2014, ha annullato una delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con cui era stato approvato un verbale di adunanza nella parte in cui era stata disposta la nomina, come consigliere del predetto Ordine, di un avvocato, quale primo dei candidati non eletti, in sostituzione di un consigliere dimissionario, un avvocato donna, in applicazione dell’articolo 28, comma 6 della Legge n. 247 del 2012.

Secondo i giudici amministrativi, in particolare, a seguito alle dimissioni del consigliere donna doveva sì disporsi il subentro del primo dei non eletti, ma andava rispettato e mantenuto l'equilibrio dei generi.
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