Subentro nel Consiglio dell'Ordine, va mantenuto l'equilibrio dei generi

Pubblicato il 04 ottobre 2014 Il Tar del Lazio, con sentenza n. 8681 depositata il 5 agosto 2014, ha annullato una delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con cui era stato approvato un verbale di adunanza nella parte in cui era stata disposta la nomina, come consigliere del predetto Ordine, di un avvocato, quale primo dei candidati non eletti, in sostituzione di un consigliere dimissionario, un avvocato donna, in applicazione dell’articolo 28, comma 6 della Legge n. 247 del 2012.

Secondo i giudici amministrativi, in particolare, a seguito alle dimissioni del consigliere donna doveva sì disporsi il subentro del primo dei non eletti, ma andava rispettato e mantenuto l'equilibrio dei generi.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy