Successione nel contratto di locazione alla morte del conduttore originario e del subentrato

Pubblicato il 14 febbraio 2013 L’articolo 6, primo comma, della Legge n. 392/1978 in materia di successione nel contratto di locazione ed ai sensi del quale "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi", trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato nella posizione di conduttore al conduttore originario, "dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”.

E' quanto sancito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 3548 del 13 febbraio 2013 con cui è stato riconosciuto come legittimo il subentro del convivente more uxorio della figlia del conduttore originario in un contratto di locazione una volta deceduti questi ultimi due soggetti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy