Successione nel contratto di locazione alla morte del conduttore originario e del subentrato

Pubblicato il 14 febbraio 2013 L’articolo 6, primo comma, della Legge n. 392/1978 in materia di successione nel contratto di locazione ed ai sensi del quale "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi", trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato nella posizione di conduttore al conduttore originario, "dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”.

E' quanto sancito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 3548 del 13 febbraio 2013 con cui è stato riconosciuto come legittimo il subentro del convivente more uxorio della figlia del conduttore originario in un contratto di locazione una volta deceduti questi ultimi due soggetti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

TCF: nuove linee guida 2025 per contribuenti assicurativi

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy