Sugli edifici "storici" nessuna rettifica di valore da parte dell’ente impositore

Pubblicato il 26 aprile 2010

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la decisione 10/33/10, ha riformato una sentenza di primo grado che ammetteva la rettifica di valore da parte dell’ente impositore su alcuni edifici oggetto di successione, che per il loro valore storico erano vincolati dal ministero per i Beni e le attività culturali (ai sensi del cosiddetto Codice Urbani).

La Ctp, invece, riconosce che nessuna rettifica può essere effettuata sul valore degli immobili attribuiti agli eredi nel caso in cui il valore stesso rispetti il limite dei minimi catastali. Ancor più, trattandosi di beni immobili di valore storico, il principio trova conferma nel trattamento fiscale privilegiato riconosciuto proprio ai suddetti immobili, i quali, ai fini della determinazione della base imponibile, prevedono aliquote d’imposta agevolata per il computo dell’imposta di Registro e dell’Ici. L’aliquota agevolata ai fini dell’imposta di Registro richiama il dettato disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86, nella parte in cui dispone che: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente, ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari”.

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