Sul rinvio a giudizio nessuna responsabilità del magistrato

Pubblicato il 27 febbraio 2015 La richiesta di rinvio a giudizio consiste in un'attività di valutazione del fatto e della prova, esclusa dall'ambito della Legge n. 117/1988 sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Legge cosiddetta “Vassalli”) ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 di detta Legge, sempre che non si fondi su fatti pacificamente insussistenti, ovvero avulsi dal contesto probatorio acquisito.

In tale contesto, anche la reiterazione delle richieste di rinvio a giudizio, nonostante i vizi formali delle precedenti e anche l'infondatezza riconosciuta ex post a dibattimento, non vale di per sé sola a ritenere “eccessiva” “la doverosa pervicacia nel perseguimento del proprio dovere istituzionale”, anche attraverso la rimozione di eventuali errori o vizi pregressi in ostinazione vessatoria o condotta comunque colpevole, se non in presenza di fatti specifici ed ulteriori.

Fatti, tuttavia, che devono essere analiticamente dimostrati ed indicati dal soggetto che afferma di essere stato leso, in relazione al momento in cui la richiesta è stata formulata e, in quanto tali, sottoposti al giudice di merito e, quindi, in presenza dei requisiti di autosufficienza del ricorso, anche alla corte di legittimità.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 3916 del 26 febbraio 2015.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy