Sull'asservimento l'assenso del terzo subentrante va manifestato

Pubblicato il 22 agosto 2010
Il Consiglio di stato – sentenza n. 4333 del 6 luglio 2010 – si è pronunciato in materia di asservimento dei terreni sottolineando come in presenza dello stesso le aree assoggettate perdono, in tutto o in parte, ma definitivamente, la loro attitudine edificatoria in favore della particella di progetto; a tale effetto - spiega il collegio amministrativo - “è richiesto, normalmente, che il proprietario del compendio interessato, debba sottoscrivere un atto d’obbligo ovvero una dichiarazione formale, con il quale, nei riguardi del Comune, s’impegna per sé e per i propri aventi causa a non utilizzare, in seguito, a fini edificatori, le particelle asservite di cui ha, insieme alla particella di progetto, la proprietà o comunque la disponibilità giuridica”.

Dall'asservimento – continuano i giudici - scaturiscono effetti obbligatori, la cui intrasmissibilità fa si che il terzo subentrante con titolo a realizzare l’intervento edilizio già assentito, deve pur sempre, seppure senza utilizzare forme sacramentali, manifestare verso il Comune il proprio assenso, sempre che si trovi nelle condizioni di farlo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy