Sull’Irap le Regioni hanno potestà limitate

Pubblicato il 15 luglio 2009

Con la sentenza n. 216 di ieri, la Corte Costituzionale per la prima volta prende in esame l’argomento della regionalizzazione dell’Irap, disposta dall’articolo 1, comma 43 della legge Finanziaria 2008. La Consulta, confermando quanto già sancito dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, ribadisce che i tributi delle Regioni sono suddivisi in tributi propri, addizionali e tributi propri derivati. I tributi derivati sono, comunque, imposte istituite dalla legge statale per cui i margini di manovra delle Regioni sono delimitati da quest’ultima. Dunque, le Regioni possono unicamente esprimere la facoltà di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, mentre non possono modificare la base imponibile. Al contrario, invece, la potestà regionale è piena sui tributi propri.

Roberta Moscioni

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