È stata pubblicata il 13 maggio 2025 la risposta n. 130 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus, con particolare riferimento alla loro fruizione in caso di cessione ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario. Il documento affronta anche le condizioni e i limiti per l’eventuale recupero della detrazione e per l’esercizio dell’opzione di ripartizione decennale, delineando i confini operativi tra le scelte dichiarative e le rettifiche ammesse tramite dichiarazione integrativa.
Nel caso esaminato con la risposta n. 130/2025, l’Agenzia delle Entrate ha valutato l’istanza presentata da un contribuente che, nel corso del periodo d’imposta 2022, ha sostenuto spese per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà, rientranti nel perimetro applicativo del Superbonus previsto dagli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
In particolare, l’istante ha dichiarato di aver ceduto i crediti d’imposta maturati per tali spese a un istituto bancario, trasmettendo regolarmente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito. Il credito relativo agli interventi effettuati nel primo semestre del 2022 è stato correttamente ceduto e accettato dalla banca, che ha provveduto a erogare l’importo concordato. Diversamente, per le spese sostenute nel secondo semestre del 2022, pur essendo stata inviata nei termini (il 28 marzo 2023) la relativa comunicazione di cessione, il credito risulta ancora in stato di “attesa di accettazione” sulla piattaforma dell’Agenzia, e pertanto non è nella disponibilità della contribuente.
A fronte di questa situazione di stallo, l’istante ha formulato tre quesiti principali all’Amministrazione finanziaria:
Nel fornire risposta ai quesiti del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ripercorre il quadro normativo di riferimento, a partire dalle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha introdotto il Superbonus e ha disciplinato, agli articoli 119 e 121, la possibilità per i beneficiari di optare per l’utilizzo diretto della detrazione o per la sua cessione a terzi, come soggetti finanziari o istituti di credito.
Nell’affrontare il primo quesito, l’Agenzia concentra l’attenzione sullo stato dei “crediti in attesa di accettazione”, fornendo indicazioni di rilievo interpretativo che segnano, di fatto, un cambiamento di impostazione rispetto a precedenti letture più flessibili.
Secondo la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria:
Questa interpretazione rafforza la necessità di un monitoraggio attivo da parte dei contribuenti sullo stato delle operazioni di cessione e sulle eventuali inerzie dei soggetti terzi coinvolti. L’Agenzia, in tal senso, attribuisce al contribuente l’onere di gestire il completamento del processo, ponendo l’accento sul carattere privatistico del rapporto tra cedente e cessionario.
In merito al secondo quesito posto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’ipotesi in cui la banca cessionaria rifiuti il credito fiscale precedentemente ceduto. In tale circostanza, chiarisce l’Amministrazione, il credito torna nella piena disponibilità del contribuente, che potrà quindi recuperare il beneficio fiscale nella propria dichiarazione dei redditi, secondo le regole ordinarie di fruizione diretta del Superbonus.
In particolare, la detrazione potrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, come previsto dalla normativa vigente per le spese sostenute nel 2022. Tuttavia, poiché alla data della presentazione dell’istanza erano già scaduti i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2022 e 2023, l’istante sarà tenuto a ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa, al fine di inserire le prime due rate della detrazione:
Solo in questo modo sarà possibile recuperare correttamente l’intera detrazione spettante, a partire dal momento in cui il credito viene formalmente “liberato” dal vincolo della cessione non perfezionata. L’Agenzia sottolinea quindi che la fruizione della detrazione è subordinata all’effettivo rifiuto del credito da parte della banca, evento che rappresenta il presupposto per il ritorno del credito nella disponibilità del cedente.
In risposta al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità per l’istante di fruire della ripartizione decennale della detrazione prevista dal comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa.
Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione, tale opzione poteva essere validamente esercitata esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la prima rata della detrazione riferita al 2022 non fosse stata indicata in quella stessa dichiarazione. L’omesso esercizio dell’opzione nei termini e nelle modalità previste non può essere successivamente sanato tramite dichiarazione integrativa, poiché non si tratta di correggere un errore o un’omissione rilevante ai fini impositivi, bensì di una scelta di natura volontaria e negoziale.
L’Agenzia ribadisce che l’istituto della dichiarazione integrativa, disciplinato dall’art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, serve a correggere errori materiali o omissioni legati alla determinazione del reddito, delle imposte o dei crediti e non può essere utilizzato per modificare una volontà già manifestata, salvo che vi sia un vizio della volontà (dolo, violenza o errore essenziale e determinante). Il ripensamento a posteriori rispetto a scelte dichiarative, come l’opzione per la “spalmatura” decennale, non rientra tra le ipotesi ammissibili.
L’Agenzia richiama anche la propria risposta n. 252/2024, più volte citata dall’istante, sottolineando che in quella sede fu ammessa l’opzione decennale solo perché esercitata correttamente nella dichiarazione 2023 e non mediante integrativa, confermando così la portata restrittiva della disciplina.
Infine, viene precisato che solo per le spese sostenute nel 2023 è stato introdotto un regime derogatorio tramite il comma 8-sexies dell’art. 119, che consente l’esercizio dell’opzione decennale anche mediante dichiarazione integrativa, purché presentata entro il termine della dichiarazione 2024. Tale eccezione, però, si applica esclusivamente ai costi sostenuti nel 2023, non è retroattiva e non può estendersi alle spese 2022.
In sintesi, le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 130/2025 tracciano un percorso operativo chiaro per i contribuenti che si trovino in situazioni analoghe. Ecco i punti chiave:
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