Sempre più spesso la giurisprudenza è chiamata a esprimersi sull’assorbibilità del superminimo concesso ai lavoratori dipendenti. Dopo la “stagione” dei rinnovi contrattuali – tra cui, a futura memoria, si evidenziano le diatribe intervenute per i rinnovi del Terziario e degli Studi professionali – la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 5 maggio 2025, n. 11771, ha escluso l’assorbibilità del superminimo concesso a fronte di un incremento dei minimi tabellari derivante da un passaggio di livello.
La pronuncia citata si incardina in un filone giurisprudenziale che, pur in presenza di un principio generale di assorbibilità del superminimo concesso, tende a confermare l’impossibilità di ridurre la maggior somma concessa dal datore di lavoro laddove quest’ultima sia stata riconosciuta per particolari meriti, qualità o maggiore onerosità delle prestazioni svolte dal dipendente.
Quali clausole, allora, dovranno contenere le lettere di concessione del superminimo individuale?
Come noto, il superminimo costituisce una somma aggiuntiva alle retribuzioni minime previste dalle tabelle del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Il superminimo può essere riconosciuto al lavoratore dipendente sia all’atto dell’assunzione, ovvero in un momento successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro e può legittimamente avere natura individuale o collettiva.
Si parlerà, dunque, di:
Nota Bene
Non esiste, nel nostro ordinamento, una norma che definisca il concetto di superminimo e che lo disciplini compiutamente. Pertanto, l’evoluzione dell’istituto è sostanzialmente affidata all’orientamento giurisprudenziale, che ne ha stabilito, nel tempo, un generale criterio di assorbibilità rispetto agli aumenti derivanti, ad esempio, dai futuri rinnovi contrattuali.
Superminimo assorbibile |
|||
Elementi di paga |
Importo ante rinnovo |
Importo post rinnovo |
Differenza |
Minimo contrattuale |
€ 1.500,00 |
€ 1.650,00 |
+ € 150,00 |
Contingenza |
€ 500,00 |
€ 500,00 |
= |
Superminimo assorbibile |
€ 300,00 |
€ 150,00 |
- € 150,00 |
Totale |
€ 2.3000,00 |
€ 2.300,00 |
Zero |
Superminimo non assorbibile |
|||
Elementi di paga |
Importo ante rinnovo |
Importo post rinnovo |
Differenza |
Minimo contrattuale |
€ 1.500,00 |
€ 1.650,00 |
+ € 150,00 |
Contingenza |
€ 500,00 |
€ 500,00 |
= |
Superminimo non assorbibile |
€ 300,00 |
€ 300,00 |
= |
Totale |
€ 2.3000,00 |
€ 2.450,00 |
+ € 150,00 |
La pattuizione dell’assorbimento, o meno, del superminimo concesso ha notevoli impatti sulle politiche aziendali di riconoscimento di aumenti accessori o integrativi della retribuzione.
Il concetto dell’assorbimento della retribuzione va ricondotto alla concreta possibilità di ridurre l’importo concesso in sede di pattuizione individuale al verificarsi di taluni eventi, come i futuri rinnovi contrattuali ovvero i passaggi di livello.
Diversamente, l’esclusione dei criteri di assorbibilità comporta un “continuo” aumento della retribuzione imponibile lorda, di talché anche laddove dovessero intervenire nuovi istituti retributivi o fossero pattuiti nuovi minimi contrattuali – anche per effetto del rinnovo della contrattazione applicabile – il superminimo “non assorbibile” rimane insensibile alle predette variazioni.
Diviene, conseguentemente, determinante, in sede di riconoscimento, precisare al verificarsi di quali ipotesi il datore può, legittimamente e unilateralmente, assorbire l’importo dell’aumento contrattuale, del passaggio di livello o dello scatto di anzianità.
Attenzione
La relazione tra superminimo e scatti di anzianità è una fattispecie che si differenzia rispetto agli ulteriori aumenti a cui potrebbe essere soggetta la retribuzione minima del contratto collettivo. Invero, nel caso in cui il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda specificatamente un divieto di assorbimento del superminimo al maturarsi dello scatto di anzianità, l’eventuale pattuizione individuale contraria non potrà trovare applicazione. Vi è, peraltro, giurisprudenza concorde nell’affermare che non vengono assorbiti dal superminimo gli scatti di anzianità di servizio e i compensi aggiuntivi fondati su titoli propri di erogazione.
La regola generale dell’assorbimento non trova, quindi, applicazione nei seguenti casi:
Su tale ultimo punto, appare utile evidenziare che – laddove non diversamente pattuito – il superminimo riconosciuto in fase di assunzione è – presuntivamente – slegato da particolari meriti o speciali qualità del lavoratore dipendente. Diversamente, il riconoscimento di un superminimo in un periodo successivo all’assunzione, non attribuito in funzione di futuri aumenti retributivi, può essere considerato legato alle qualità ed ai meriti del prestatore di lavoro.
Nota Bene
La corretta gestione del superminimo passa per l’analisi della ratio stessa della concessione, dovendosi distinguere superminimi generici o di merito. In linea generale, dunque, i riconoscimenti di merito o di “mansione” non possono essere interessati dal principio di assorbibilità.
Con l’ordinanza 5 maggio 2025, n. 11771, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di seconde cure, ritenendo che il superminimo non può essere assorbito quando l’incremento retributivo deriva da un passaggio di livello.
Specificatamente, nel caso esaminato la Corte di merito ha ritenuto che l’espressa pattuizione individuale, secondo cui sussisteva l’assorbibilità del superminimo solo in caso di futuri aumenti previsti dal CCNL o erogazioni ad personam, e non anche nella dedotta ipotesi di riconoscimento di un superiore livello contrattuale, si risolvesse, di fatto, nella volontà delle parti di escludere l’assorbibilità del superminimo per tale ultima fattispecie.
Gli Ermellini, pur premettendo che il superminimo individualmente pattuito, quale eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, è soggetto al generale principio dell’assorbimento, evidenziano come l’indagine probatoria sulla sussistenza di eventuali pattuizioni differenti, nonché dell’ermeneutica rispetto alla loro portata derogatoria, sia riservata al giudice di merito.
In tale ambito, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo limitassero l’assorbimento dello stesso ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri incrementi retributivi di derivazione collettiva, sicché la mancata evidenza di ulteriori ipotesi di assorbimento esclude l’assorbimento retributivo dall’aumento derivante da un superiore inquadramento professionale.
In buona sostanza, il giudicante ha interpretato restrittivamente la concessione aziendale, ritenendo il superminimo assorbibile solo rispetto agli eventi espressamente esplicitati nella lettera di attribuzione. Vieppiù, rileva la Corte, la progressione economica dovuta al passaggio di livello è caratterizzata da una dinamica salariale legata all’esercizio di mansioni e all’anzianità di servizio del prestatore d’opera, sicché la stessa sfugge al generale principio di assorbibilità.
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, Le verrà attribuito un aumento retributivo a titolo di superminimo per la somma di € 230,00 (duecentotrenta) mensili, che costituisce elemento di un trattamento economico complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Tale voce, che entrerà a far parte della Sua retribuzione lorda, sarà computata nella determinazione di ogni istituto di carattere retributivo, quali, a titolo esemplificativo: ferie, straordinari, mensilità aggiuntive, T.F.R. e quant’altro.
Tale superminimo sarà assorbibile nel prosieguo della Sua vita lavorativa, in concomitanza con l’incrementarsi della retribuzione lorda per effetto di rinnovi contrattuali o passaggi di livello.
Le porgiamo, con l’occasione, i nostri migliori saluti.
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