Tariffa di igiene ambientale senza Iva

Pubblicato il 16 marzo 2016

La soluzione definitiva alla questione dell’applicabilità dell’Iva alla Tia 1 è stata offerta dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito la natura tributaria degli importi della Tia 1 pagati dagli utenti e, di conseguenza, il fatto che essa non debba essere rinviata alla Corte di Giustizia Ue.

Con la sentenza n. 5078 delle Sezioni unite, depositata il 15 marzo 2015, viene messa la parola fine ad un contrasto sorto all'interno della stessa Suprema Corte, tra la Sezione tributaria, che ha sempre affermato la non soggezione a Iva della Tia1, e la Sezione civile che, invece, sosteneva il contrario.

Le Sezioni unite ritengono che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue non sia da accogliere, ritenendo l'indirizzo seguito conforme alle norme comunitarie: da un lato, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene considerato connesso all'esercizio di attività di pubblica autorità e, dall'altro, nel caso della Tia manca il presupposto di un rapporto sinallagmatico richiesto dall'articolo 2 della sesta direttiva Ue per la corretta applicazione dell'Imposta.

Tia1 con natura tributaria

Si è in presenza di una prestazione di servizi a cui non è applicabile l'Iva proprio per l'assenza del presupposto soggettivo in capo al soggetto pubblico responsabile della gestione dei rifiuti.

Non esiste, infatti, un nesso diretto tra la prestazione ed il corrispettivo; inoltre, il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non si può ritenere come il “controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario”. Ed è proprio la “prestazione di servizi” la condizione imprescindibile per il presupposto applicativo dell'Iva.

La Corte conferma, così, la natura tributaria e non privatistica della Tariffa di igiene ambientale istituita dall'articolo 49 del Dlgs 22/1997, e avvalendosi anche della più recente giurisprudenza della Corte europea (sentenza 29 ottobre 2015, causa C-174/14) ribadisce l'inapplicabilità dell'Iva alla Tia1.

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