Tariffe minime obbligatorie per l'attività stragiudiziale precedente alla Legge Bersani

Pubblicato il 28 settembre 2010
La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 20269 del 27 settembre 2010, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto ad un legale il diritto al compenso per l'attività stragiudiziale di recupero crediti effettuata nel 1988, nei confronti di due aziende, nella misura non inferiore ai minimi tariffari. 

Le due aziende avevano infatti versato al legale un onorario inferiore ai minimi tariffari, in virtù di una convenzione che le parti avevano stipulato prima della riforma Bersani del 2006. Convenzione ritenuta senza valore dai giudici di merito, prima, e dalla Cassazione, poi, secondo cui, infatti, la disposizione dell'articolo 24 della Legge 794 del 1942 sull'inderogabilità delle tariffe minime per le prestazioni giudiziali deve essere interpretata estendendo questo principio “anche alle prestazioni stragiudiziali alla stregua sia della ratio legis, (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al principio costituzionale di uguaglianza, sia di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale”. Tale principio – continua la Suprema corte - non può trovare eccezioni neppure in considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, in quanto il carattere routinario può eventualmente incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe senza, tuttavia, giustificarne la totale disapplicazione.
 
La Legge Bersani – concludono i giudici di legittimità - ha successivamente abrogato la fissazione delle tariffe obbligatorie fisse o minime, ma tale abrogazione è da considerare operativa solo dalla data di entrata in vigore della detta Legge.
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