Tassa rifiuti maggiorata solo con valide ragioni

Pubblicato il 17 agosto 2010 Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5616 dell'11 agosto 2010 ha decretato l'illegittimità di una delibera comunale con cui erano state aumentate le tariffe Tarsu del 2008 del 20%.

Per i magistrati amministrativi assume rilievo l'art. 69, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, il quale afferma che la deliberazione di incremento delle tariffe TARSU deve indicare “le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”. Pertanto occorre considerare che la delibera comunale impugnata ha operato una sostanziosa modifica della copertura minima del servizio per cui era tenuta a motivare le ragioni, in base ai dati ufficiali, determinanti l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo del servizio sulla base dello suddetto art. 69, 2° comma.

In conclusione l'assenza nell'atto dell’Amministrazione comunale di dati certi in ordine allo scostamento tra entrate e costo del servizio su cui basare l'incremento del 20% delle precedenti tariffe dà luogo all'illegittimità dell'atto deliberato, non essendo sufficiente sostenere genericamente la necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa.
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