La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto, all’articolo 1, commi 126, 127 e 128, un nuovo contributo amministrativo di 2 euro applicabile alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, comunemente definito “tassa sui piccoli pacchi”.
La misura è finalizzata alla copertura delle spese amministrative sostenute dall’Amministrazione doganale per la gestione di un volume crescente di operazioni di importazione, in larga parte riconducibili al commercio elettronico transfrontaliero.
L’entrata in vigore del contributo è fissata al 1° gennaio 2026. Le modalità applicative sono state progressivamente definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) attraverso una sequenza di interventi interpretativi e operativi:
Il comma 126 dell’articolo 1 della Legge n. 199/2025 istituisce il contributo, stabilendo che esso si applica, nel rispetto della normativa unionale doganale e fiscale, alle spedizioni:
Il comma 127 fissa l’importo del contributo in 2 euro per ciascuna spedizione, da riscuotere al momento dell’importazione definitiva.
Il comma 128 chiarisce che l’applicazione del contributo deve avvenire in coerenza con il Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione (CDU).
Il contributo è dovuto per le spedizioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
L’applicazione del contributo è indipendente:
Sono invece escluse dall’ambito applicativo le merci al seguito di passeggeri, immesse in libera pratica mediante dichiarazione verbale, in quanto non riconducibili alla nozione di “spedizione” elaborata in ambito unionale.
Ai fini dell’applicazione del contributo, la circolare n. 37/2025 richiama la definizione di spedizione adottata dagli organi dell’Unione europea.
Per spedizione si intende un insieme di merci che:
Ne consegue che più ordini, anche riferiti a venditori diversi, possono essere considerati un’unica spedizione qualora siano movimentati con un solo documento di trasporto, come una singola lettera di vettura o un’unica Air Waybill.
Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è individuato in conformità alle regole del Codice doganale dell’Unione.
In particolare:
Per la liquidazione del contributo deve essere utilizzato il codice 159, sia:
Per le dichiarazioni ordinarie di immissione in libera pratica:
Le dichiarazioni semplificate H7 non consentono, allo stato attuale, la liquidazione immediata del contributo.
In considerazione delle criticità tecniche riscontrate, la circolare n. 1/2026 ha previsto una gestione tramite contabilizzazione periodica, rinviando la piena integrazione del contributo nei sistemi informativi ADM.
Il periodo transitorio, inizialmente introdotto dalla circolare n. 1/2026, termina il 28 febbraio 2026. Durante tale fase:
Dal 1° marzo 2026:
La Legge di bilancio 2026 stabilisce espressamente che il contributo si applichi in coerenza con il diritto unionale. In tale prospettiva, la qualificazione del prelievo come contributo per spese amministrative, e non come dazio o tributo di effetto equivalente, rappresenta un elemento centrale per la compatibilità della misura con il Codice doganale dell’Unione, che riserva all’UE la competenza esclusiva in materia di dazi doganali.
Di seguito una Tabella che riepiloga le novità introdotte dalla circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026, rispetto al quadro delineato dalle circolari n. 37/2025 e n. 1/2026.
| Ambito | Chiarimento introdotto dalla circolare ADM n. 4/D | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Natura del contributo | Il contributo di 2 euro è qualificato come onere amministrativo destinato alla copertura delle spese correlate agli adempimenti doganali. Non costituisce un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA. | Articolo 52 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) |
| Dichiarazioni H1 – Temporanea esportazione | Il contributo non è dovuto in caso di reimportazione di merce unionale nell’ambito della temporanea esportazione. | Articolo 72, Allegato 1, D.lgs. 141/2024 |
| Codici regime esclusi (H1) | Il contributo non si applica alle operazioni di importazione dichiarate con i codici regime 61, 63 e 68. | Circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026 |
| Dichiarazioni H1 – Importazione definitiva | Il contributo è dovuto esclusivamente in caso di importazione definitiva, intesa come immissione in libera pratica. | Articoli 201 e seguenti del Regolamento (UE) n. 952/2013 |
| Codici regime soggetti a contributo (H1) | Per le dichiarazioni H1, il contributo si applica quando sono utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45. | Circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026 |
| H1 con più spedizioni | In presenza di più spedizioni sulla stessa dichiarazione H1, il contributo deve essere liquidato per ciascuna spedizione con valore in dogana non superiore a 150 euro, anche se il valore complessivo della dichiarazione supera tale soglia. | Definizione unionale di spedizione – prassi UE richiamata da ADM |
| H1 con più singoli | Nel caso di una sola spedizione composta da più singoli, il contributo è dovuto una sola volta, con riferimento al primo singolo. | Circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026 |
| Codice tributo 159 | Per la liquidazione del contributo è richiesta esclusivamente l’indicazione dell’importo fisso di 2 euro, espresso in formato numerico. | Circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026 |
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