Tassa sui pacchi: dal 2026 contributo di 2 euro per importazioni da Paesi terzi
Pubblicato il 31 dicembre 2025
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Con la Legge di bilancio 2026 (n. 199/2025) è stato introdotto un nuovo contributo destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi (c.d. tassa sui pacchi).
Le modalità applicative sono state definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025.
La misura si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 e riguarda un’ampia platea di operazioni di importazione, incluse quelle legate al commercio elettronico.
L’introduzione del contributo comporta nuovi adempimenti per operatori doganali, spedizionieri e piattaforme di commercio elettronico, in particolare per quanto riguarda:
- il corretto inquadramento della spedizione;
- la gestione dei flussi dichiarativi H7
- l’adeguamento delle garanzie finanziarie.
Ambito di applicazione del contributo
Il contributo è dovuto per le spedizioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- provenienza da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
- valore dichiarato non superiore a 150 euro;
- immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione europea.
Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è esigibile all’atto dell’importazione definitiva.
L’applicazione è indipendente:
- dalla tipologia di transazione (business to consumer, business to business, privato a privato);
- dal tracciato dichiarativo utilizzato, ordinario (H1) o semplificato (H7).
Sono escluse dall’ambito applicativo le merci al seguito di passeggeri immesse in libera pratica mediante dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella nozione di spedizione.
Definizione di “spedizione”
Ai fini dell’applicazione del contributo, la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 37 del 30 dicembre 2025 richiama la definizione elaborata in ambito unionale.
Per spedizione si intende un insieme di merci che:
- sono spedite simultaneamente;
- provengono dallo stesso speditore;
- sono destinate allo stesso destinatario;
- sono oggetto di un unico contratto di trasporto.
Ne consegue che più ordini, anche riferiti a venditori diversi, sono considerati un’unica spedizione se movimentati con un unico documento di trasporto (ad esempio una sola lettera di vettura o Air Waybill).
Soggetto obbligato al pagamento
Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è individuato secondo le regole del Codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013).
In particolare:
- il debitore è il dichiarante;
- in caso di rappresentanza indiretta, è considerata debitrice anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione doganale.
Codice contributo
Per la liquidazione del contributo deve essere utilizzato il codice 159, sia:
- nelle dichiarazioni doganali H1;
- sia nel pagamento tramite bolletta A22, ove previsto.
Dichiarazioni ordinarie (H1)
Per le dichiarazioni ordinarie di immissione in libera pratica:
- il contributo è liquidato direttamente in dichiarazione;
- il valore da considerare ai fini della soglia dei 150 euro è il valore in dogana, determinato secondo gli articoli 69–76 del Codice doganale dell’Unione.
Dichiarazioni semplificate (H7)
Le dichiarazioni semplificate H7 non consentono la liquidazione immediata del contributo, ad eccezione dell’IVA. In attesa degli adeguamenti dei sistemi informativi ADM, il contributo è gestito tramite contabilizzazione periodica.
Valore di riferimento
Per verificare il rispetto della soglia dei 150 euro, si considera il valore intrinseco della merce:
- per le merci commerciali, il prezzo di vendita per l’esportazione verso l’Unione europea, al netto di costi accessori e imposte;
- per le merci prive di carattere commerciale, il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita.
Adeguamento delle garanzie
I dichiaranti che utilizzano il tracciato H7 devono adeguare le garanzie sui conti di debito (DPO) entro il mese di febbraio 2026, in misura almeno pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025.
Restano applicabili eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale.
Contabilizzazione e pagamento
La contabilizzazione del contributo avviene su base quindicinale:
- prima quindicina: dichiarazioni registrate dal 1° al 15 del mese;
- seconda quindicina: dichiarazioni registrate dal 16 all’ultimo giorno del mese.
Il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla fine del periodo di riferimento, mediante bolletta A22 con addebito su conto di debito, indicando nelle note la quindicina interessata.
Nella fase di prima applicazione del contributo, la dichiarazione, la contabilizzazione e il pagamento dell’importo complessivo dovuto per ciascuna quindicina di riferimento sono effettuati presso il servizio di cassa dell’ufficio doganale presso cui sono registrate le dichiarazioni semplificate H7.
Il versamento avviene mediante emissione di bolletta A22, con addebito dell’importo complessivo sul conto di debito del dichiarante. Nel campo “note” della bolletta A22 deve essere indicato in modo esplicito il periodo quindicinale cui si riferiscono la contabilizzazione e il pagamento.
In questa fase iniziale, la contabilizzazione e il pagamento del contributo avvengono su base dichiarativa, sotto la responsabilità del dichiarante, restando fermi i controlli successivi da parte dell’ufficio doganale competente per la registrazione delle dichiarazioni H7.
A tal fine, i dichiaranti sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione riepilogativa, che deve essere:
- allegata a una copia cartacea della bolletta A22;
- conservata agli atti dell’ufficio doganale.
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