La risposta a consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alla determinazione del reddito prodotto in Italia dai piloti impiegati su tratte internazionali che interessano solo parzialmente il territorio nazionale.
Il documento interviene su un tema spesso oggetto di dubbi interpretativi, con rilevanti conseguenze operative per i piloti non residenti, per i beneficiari del regime impatriati e per i sostituti d’imposta del settore aeronautico.
Il chiarimento si riferisce esclusivamente alla normativa interna e non prende in considerazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986) stabilisce che i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
In particolare, l’articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR considera imponibili in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, comprendendo anche i redditi assimilati.
L’agevolazione prevista dal regime impatriati riguarda esclusivamente i redditi prodotti in Italia. Per l’individuazione di tali redditi, la prassi dell’Amministrazione finanziaria rinvia ai criteri territoriali indicati nell’articolo 23 del TUIR.
Il reddito derivante dall’attività di volo svolta su tratte con partenza e arrivo in Italia è integralmente imponibile in Italia, poiché l’intera prestazione si svolge nel territorio dello Stato.
Il nodo interpretativo riguarda la corretta individuazione della quota di reddito imputabile all’Italia in presenza di voli che attraversano territori o spazi aerei esteri.
L’Agenzia chiarisce con consulenza giuridica 15/2025 che, ai sensi dell’articolo 23 del TUIR, occorre fare riferimento alle ore di lavoro svolte nel territorio italiano, inclusa la porzione di attività eseguita nello spazio aereo nazionale.
Dunque, il reddito imponibile è determinato in proporzione:
e
Questo criterio vale sia per i piloti residenti all’estero, sia per i soggetti che intendono accedere al regime impatriati.
Il regime speciale per lavoratori impatriati si applica soltanto sul reddito prodotto in Italia, individuato secondo i criteri territoriali dell’articolo 23 del TUIR.
L’Agenzia, nella consulenza giuridica 15/2025, ribadisce che:
L’Agenzia precisa che l’istanza riguardante presunti “doveri informativi” del sostituto d’imposta verso il dipendente non può essere oggetto di consulenza giuridica, poiché non riguarda l’interpretazione di norme tributarie.
Ciò premesso, vengono richiamati gli obblighi del sostituto:
Il sostituto che non applica la ritenuta sui redditi imponibili è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le sanzioni non sono disapplicabili, anche in presenza di una presunta incertezza normativa.
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