Tassazione della sentenza riferita al relativo contenuto

Pubblicato il 23 giugno 2014 In materia di imposta di registro, per stabilire i criteri ed i presupposti della tassazione di una sentenza si deve fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla decisione medesima.

Non si possono utilizzare, per contro, elementi ad essa estranei o ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato.

Ed infatti, l'articolo 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al Dpr n. 131/1986, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi e “non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti”.

L'effettiva attuazione della condanna non rileva ai fini dell'imposta

Conseguentemente, non rileva, ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% di cui al citato articolo 8, l'effettiva e completa attuazione, coattiva o meno, della condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro.

Parimenti, la misura in cui la parte vittoriosa abbia ottenuto soddisfazione del diritto giudizialmente riconosciuto non è suscettibile di incidere, limitandola, sulla misura della base imponibile; quest'ultima, infatti, attiene ad un tributo avente natura di imposta d'atto e non di imposta sull'effettiva attribuzione patrimoniale derivante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

E' quanto puntualizzato dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento nel testo della sentenza n. 25/2/2014 del 10 marzo 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy