Tassazione per rimborso della ricarica elettrica all’auto del dipendente

Pubblicato il 28 agosto 2023

Una società, che intende rinnovare il parco macchine che concede in uso ai dipendenti con mezzi a trazione elettrica, intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso l’abitazione degli stessi.

A tal fine pone domanda al fisco per sapere se detti rimborsi siano da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente o rientrino tra i fringe benefit (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir).

Lavoro dipendente e auto in uso promiscuo

Come più volte ricordato, per il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente tutti gli emolumenti - in denaro o con altri valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere dati dal datore di lavoro al dipendente – rientrano nel reddito imponibile e a tale fine tassati.

Tra le deroghe al principio di onnicomprensività, lo stesso articolo 51, per quanto riguarda il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, stabilisce un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in luogo del criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro valore normale.

Inoltre, dal 2020, per incentivare le auto elettriche, qualora il veicolo dato in uso promiscuo rientri tra quelli a bassa emissione di anidride carbonica, il valore del fringe benefit è più basso rispetto ad altro veicolo più inquinante.

Dunque, si afferma la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 421 del 25 agosto 2023, conclude ricordando come, per il regime dei veicoli ad uso promiscuo, non rileva che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Infrastrutture

Con rifermento al fatto che lo stesso datore di lavoro conceda anche infrastrutture – box o colonnine di ricarica – l’Agenzia ritiene che si tratti di beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Consumo di energia

Quanto al rimborso delle spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo al dipendente, si afferma che lo stesso non costituisce fringe benefit ma va ascritto tra i rimborsi da assoggettare a tassazione come reddito di lavoratore dipendente.
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