Fringe benefits: nuovo limite di esenzione per tutti i dipendenti?

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Fringe benefits: nuovo limite di esenzione per tutti i dipendenti?

L’iter di conversione in legge del decreto lavoro si preannuncia foriero di importanti novità per i datori di lavoro. Tra queste, si annoverano sicuramente le proposte emendative all’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure fiscali per il welfare aziendale.

Uno, in particolare, rientra nel novero degli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari. Si tratta del 40.6 che estende a tutti i lavoratori dipendenti l’applicazione del nuovo limite di esenzione fiscale del valore dei fringe benefits, pari a 3.000 euro limitatamente al periodo d'imposta 2023.

E, all’orizzonte, si profila una salomonica soluzione, allo studio del Governo e delle forze di maggioranza.

Sullo sfondo, irrisolte, restano le criticità evidenziate dagli operatori del settore in fase di applicazione della misura, alcune delle quali segnalate al Governo in ordini del giorno allegati al disegno di legge all'esame della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato .

Ma torniamo al punto di partenza: il regime fiscale, transitorio e più favorevole, previsto per il periodo d'imposta 2023.

Disposizioni del decreto Lavoro

Il testo attualmente vigente dell’articolo 40 del decreto Lavoro prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati (articolo 12, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR), non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro:

  • i fringe benefits ai medesimi erogati (vale a dire, più precisamente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati);
  • le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

I datori di lavoro devono preventivamente rendere una informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

La norma subordina l'accesso al beneficio all'obbligo del lavoratore di dichiarare, al proprio datore di lavoro, il diritto a fruire dello stesso, indicando il codice fiscale dei figli a carico;

Per i lavoratori senza figli a carico resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro (articolo 51, comma 3, TUIR).

Criticità operative e soluzioni

All’indomani della sua entrata in vigore, la richiamata disposizione ha suscitato molte perplessità e polemiche tra gli operatori del settore.

Tantissime infatti si sono rivelate le difficoltà incontrate in fase di applicazione della norma.

Ci si è chiesti, per esempio, se il nuovo limite di esenzione si estendesse anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale, estensione esclusa dalle relazioni, tecnica e illustrativa, al decreto lavoro e dalla conforme interpretazione del dossier parlamentare al disegno di legge di conversione del decreto n. 48/2023.


Un altro problema, sicuramente non secondario, attiene la percentuale di ripartizione dei fringe benefits tra i genitori e tra i figli a carico. Sono applicabili le stesse regole previste dall’articolo 12 del TUIR per la detrazione per carichi di famiglia?

Il legislatore non ne fa menzione. Un ordine del giorno (G/685/6/10) al disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, impegna il Governo a fornire chiarimenti in merito, in particolare, a stabilire se il beneficio spetti per intero o se sarà da riproporzionare qualora i figli siano a carico al 50% .

Estensione della platea dei beneficiari

Tornando all’ambito di applicazione del regime transitorio che, come abbiamo visto, è attualmente ristretto ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, la critica mossa al Governo è stata quella di aver circoscritto l’efficacia della misura ad una platea troppo ristretta di beneficiari.

Secondo quanto riportato nell’ordine del giorno G/685/5/10, l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), ha evidenziato che, nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei fringe benefit a 3.000 euro, disposto ai sensi dell'articolo 12 del cd decreto Aiuti bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142), ha usufruito del regime una platea di circa 3.2 milioni di persone, con un'adesione di appena il 30% da parte delle aziende che ne hanno diritto.

Si potrebbe pertanto riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni dell’articolo 40 del decreto lavoro.

L’emendamento 40.6, al vaglio della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato e segnalato, prevede di semplificare la disciplina contenuta nell’articolo 40 del decreto lavoro sostituendo i commi 1, 2 e 3 con la seguente disposizione: “1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito ai sensi dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.”.

Pertanto, se l’emendamento venisse approvato nella formulazione originaria, il limite complessivo di 3.000 di esenzione fiscale per il periodo d'imposta 2023verrebbe esteso a tutti i lavoratori dipendenti, con e senza figli a carico.

Una soluzione però troppo onerosa che sta spingendo le forze di maggioranza a valutare ipotesi intermedie tra cui quella di abbassare salomonicamente il limite di esenzione fiscale sui fringe benefit a 1.000 euro per tutti i dipendenti, prevedendo, al contempo, un bonus per i lavoratori con figli a carico.

Non resta che attendere l’esito delle interlocuzioni in atto e la conclusione dell’esame da parte della Commissione per conoscere la strada intrapresa dal legislatore.

 

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