Il Dl 42/2026, intervenendo sul Dl 38/2026, introduce un nuovo credito d’imposta destinato alle imprese agricole per compensare l’aumento dei costi di gasolio e benzina registrato nel mese di marzo 2026.
La misura, finanziata con uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro, riconosce un beneficio fiscale fino al 20% della spesa sostenuta, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburanti destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio delle attività agricole.
L’agevolazione è disciplinata dal nuovo articolo 8-ter del Dl 38/2026, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl 42/2026.
Il credito d’imposta potrà arrivare fino al 20% della spesa documentata da fattura, ma l’intensità effettiva dell’aiuto non è ancora definita in modo automatico.
La percentuale applicabile sarà stabilita da un apposito decreto interministeriale Masaf-Mef, da adottare entro il 4 maggio 2026. Il decreto dovrà individuare anche:
La misura opera comunque entro il limite delle risorse disponibili. Pertanto, l’ammontare effettivamente riconosciuto potrà dipendere anche dal rapporto tra domande presentate e plafond stanziato.
Il credito d’imposta è destinato alle imprese agricole individuate secondo il riferimento civilistico dell’articolo 2135 del Codice civile.
Rientrano, quindi, tra i beneficiari gli imprenditori che esercitano attività di:
La norma non introduce limitazioni legate alla forma giuridica dell’impresa né al regime fiscale adottato. Di conseguenza, l’accesso all’agevolazione non sembra subordinato alla modalità di determinazione del reddito o dell’Iva, ma alla riconducibilità dell’attività svolta al perimetro agricolo civilistico.
Il beneficio riguarda le spese sostenute nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole.
Il riferimento ai “mezzi” impiegati nell’attività agricola sembra collegare l’agevolazione alle macchine agricole, come definite dall’articolo 57 del Codice della strada, vale a dire macchine a ruote o a cingoli destinate all’impiego agricolo.
Resta, tuttavia, un possibile margine interpretativo per i carburanti impiegati in altri macchinari utilizzati in azienda, come ad esempio pompe o attrezzature alimentate a gasolio per esigenze irrigue. Su questo punto saranno decisive le indicazioni operative del decreto attuativo.
A differenza di alcune misure adottate nel periodo 2022-2023, il nuovo credito d’imposta non richiama espressamente il carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre o dei fabbricati destinati all’allevamento.
In assenza di una previsione specifica, tali spese sembrano quindi restare fuori dal perimetro dell’agevolazione.
Analogo discorso riguarda le imprese che svolgono attività agromeccanica in via autonoma e principale. La norma, infatti, si rivolge alle imprese agricole e non menziona espressamente gli operatori agromeccanici.
Diversa è l’ipotesi dell’agromeccanica svolta dallo stesso imprenditore agricolo come attività connessa, nel rispetto del principio di prevalenza previsto dall’articolo 2135, comma 3, del Codice civile. In questo caso, l’attività dovrebbe rientrare nel perimetro agricolo e, quindi, non essere esclusa dal beneficio.
La disposizione non limita il credito d’imposta al solo carburante agricolo ad accisa agevolata previsto dal Dpr 173/1998.
Questo elemento consente di ritenere che l’agevolazione possa riguardare la generalità dei carburanti acquistati, inclusi quelli ordinari eventualmente utilizzati dalle imprese in attesa dell’assegnazione annuale delle quote agevolate.
La lettura appare coerente con il periodo oggetto dell’intervento, considerando che in alcuni territori le assegnazioni annuali di carburante agricolo possono richiedere tempi non immediati.
Non si applicano i limiti ordinari alle compensazioni. Il beneficio, inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
È ammesso il cumulo con altre agevolazioni, a condizione che il vantaggio complessivo, considerando anche la non imponibilità fiscale del credito, non superi il costo effettivamente sostenuto dall’impresa.
A differenza degli analoghi crediti riconosciuti negli anni precedenti, il nuovo bonus carburante agricolo non è cedibile a terzi.
Il credito d’imposta dovrà essere applicato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche se la disposizione non individua espressamente il quadro regolatorio di riferimento.
Per le imprese agricole, il decreto Masaf-Mef sarà quindi determinante per chiarire non solo la percentuale effettiva del credito, ma anche il regime europeo applicabile, le condizioni di accesso e l’eventuale riparto delle risorse in caso di domande superiori allo stanziamento disponibile.
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