Nell’ultimo giorno utile per l’invio delle istanze relative al tax credit ZES unica 2025 aggiuntivo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la risoluzione che consente l’utilizzo del beneficio in compensazione.
Con la risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026, infatti, è stato istituito il codice tributo che le imprese beneficiarie dovranno indicare nel modello F24 per compensare il credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026.
Il nuovo codice tributo è: “7041” – “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Il codice consente l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo riconosciuto alle imprese che hanno già fruito del bonus ZES unica per investimenti effettuati nel 2025.
La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 448 a 452, della Legge n. 199/2025, a favore dei soggetti che hanno presentato validamente la comunicazione integrativa relativa agli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.
Il credito d’imposta aggiuntivo riguarda le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno e che hanno trasmesso la comunicazione integrativa nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.
L’agevolazione si collega al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica disciplinato dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023, nonché alle successive disposizioni di rifinanziamento previste dalla normativa di bilancio.
Il beneficio aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa.
Per accedere alla nuova quota di credito era necessario presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo il modello e le modalità approvati con il provvedimento n. 56564/2026.
La comunicazione per il credito aggiuntivo poteva essere trasmessa dal 15 aprile al 15 maggio 2026.
La pubblicazione della risoluzione n. 18/2026 è quindi arrivata contestualmente alla chiusura dello sportello, completando il quadro operativo per l’utilizzo del beneficio.
Il tax credit ZES unica aggiuntivo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.
La compensazione è ammessa:
La presentazione del modello F24 con modalità diverse comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
In ogni caso, l’utilizzo del credito non può avvenire prima del rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, successiva a quella di presa in carico della comunicazione. Con tale ricevuta viene comunicato al contribuente il riconoscimento del credito utilizzabile.
L’ammontare fruibile in compensazione è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 7041 deve essere esposto nella sezione “Erario”.
L’importo va indicato:
Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli in fase di elaborazione dei modelli F24.
In particolare, verifica che il credito indicato in compensazione non sia superiore all’importo massimo fruibile, determinato sulla base delle comunicazioni trasmesse.
Se l’importo compensato eccede il credito riconosciuto, il modello F24 viene scartato.
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