ZES Unica, dal 15 aprile al via la finestra per il credito d’imposta aggiuntivo

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Si apre il 15 aprile 2026 la finestra per inviare la comunicazione necessaria a ottenere il credito d’imposta aggiuntivo riconosciuto alle imprese che hanno già beneficiato del bonus ZES Unica 2025. La trasmissione potrà essere effettuata fino al 15 maggio 2026.

L’adempimento discende dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026, che ha approvato il modello Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, con istruzioni e specifiche tecniche.

La nuova comunicazione serve a sbloccare il contributo aggiuntivo previsto dalla legge di Bilancio 2026, pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa già presentata per il bonus ZES Unica 2025. La quota si aggiunge a quella già riconosciuta del 60,3811%, portando il beneficio complessivo al 75%.

Possono accedere al maggior credito le imprese che hanno trasmesso validamente la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 e che, per gli stessi investimenti, non hanno ottenuto il credito d’imposta Transizione 5.0.

Come si presenta la comunicazione

La comunicazione deve essere inviata solo per via telematica, direttamente dall’impresa oppure tramite un intermediario abilitato. La trasmissione deve avvenire utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Nel modello l’impresa deve riportare i propri dati identificativi, richiamare il credito già emerso dalla precedente comunicazione integrativa e dichiarare di non aver beneficiato, per i medesimi investimenti, di agevolazioni incompatibili.

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr n. 445/2000. Per questo motivo è essenziale verificare con attenzione il rispetto del divieto di cumulo prima dell’invio.

Cosa succede se la comunicazione viene scartata

Dopo l’invio, il sistema rilascia una ricevuta di presa in carico oppure una ricevuta di scarto con l’indicazione delle motivazioni.

La comunicazione resta considerata tempestiva anche se viene scartata, a condizione che sia stata trasmessa entro il 15 maggio 2026 e ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi alla scadenza.

Questa possibilità, però, non vale nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file, ad esempio per codice di autenticazione non riconosciuto, incoerenza dei dati di autenticazione o file non elaborabile.

Il modello viene inoltre scartato automaticamente se il richiedente non ha una partita Iva attiva alla data di invio oppure se non risulta validamente presentata la precedente comunicazione integrativa per il credito ZES Unica 2025.

Sostituzione e annullamento

Entro il 15 maggio è possibile trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedente. Vale sempre l’ultima comunicazione correttamente acquisita.

Nello stesso periodo è anche possibile annullare l’invio già effettuato. In questo caso, però, viene meno la richiesta del credito aggiuntivo.

Come si utilizza il maggior credito d’imposta

Il credito d’imposta aggiuntivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

L’utilizzo sarà ammesso dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ma solo dopo il rilascio della ricevuta con cui l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento del credito.

Il modello F24 dovrà essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. In caso contrario, l’operazione sarà rifiutata. Lo scarto scatterà anche se l’importo utilizzato supera il credito disponibile oppure se la compensazione viene effettuata oltre il termine del 31 dicembre 2026.

Per i beneficiari che superano determinate soglie complessive di credito, restano ferme anche le verifiche previste dalla normativa antimafia.

Il punto operativo

L’apertura dello sportello del 15 aprile rappresenta quindi il passaggio decisivo per le imprese che vogliono incassare la quota residua dell’agevolazione ZES Unica. La domanda richiede attenzione sia nella compilazione sia nella verifica preventiva del divieto di cumulo, perché errori formali o sostanziali possono bloccare l’accesso al bonus aggiuntivo o ritardarne l’utilizzo.

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