Tecno-Tremonti, "stretta" sulle fiere

Pubblicato il 11 maggio 2005 La circolare agenziale n. 20 del 10 maggio 2005 illustra la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 1 del Dl 269/03, chiarendo che la completa fruizione della detassazione Tecno-Tremonti opera per le sole fattispecie elencate dalle lettere a) e c), comma 1, articolo 1 dell'appena citato Decreto (= investimenti in ricerca e sviluppo, innovazioni informatiche e stage aziendali).

Il beneficio non è, invece, applicabile alle spese per le quotazioni di Borsa ed alle spese per la partecipazione a fiere all'Estero. Questa seconda tipologia di spese non può essere oggetto di detassazione neppure limitatamente al 50% delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la prima partecipazione ad un'esposizione su un nuovo mercato.

Nella circolare n. 20 (che è, per ora, l'unica giuda sulla detassazione del reddito d'impresa per le spese di ricerca e di sviluppo) le Entrate sottolineano, inoltre, che l'agevolazione fiscale rappresenta una misura generale rivolta alla totalità dei contribuenti che esercitano attività di impresa, per cui la detassazione ex articolo 1 del Dl n. 269/03 è compatibile (quindi cumulabile) con altre agevolazioni riconosciute al contribuente.

I tipi di spesa agevolabili previsti dalla circolare sono due: le spese di ricerca industriale e le spese di sviluppo precompetitivo. Tuttavia, l'articolo 1 del Dl n. 269/03 elenca ulteriori categorie di costi agevolabili: i costi sostenuti per la realizzazione di sinergie informatiche tra piccole e medie imprese ed i costi sostenuti per gli stage aziendali destinati a studenti, diplomati e laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.

Gli obblighi di monitoraggio delle spese sostenute si assolvono con Unico 2005.

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